Durante l’emergenza Covid-19 il legislatore, con l’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del Dl 104/2020, aveva dato la possibilità, ai soggetti in contabilità ordinaria, che redigono il bilancio in base alle norme nazionali e che non applicano i princìpi contabili internazionali, di non effettuare, in tutto o in parte, l’ammortamento civilistico delle immobilizzazioni materiali o immateriali per l’esercizio in corso al 15 agosto 2020 (esercizio 2020 per i soggetti solari).

Con ulteriori interventi sul comma 7-bis il legislatore aveva poi esteso questa facoltà agli esercizi successivi, ossia quelli in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e infine al 31 dicembre 2024.

A livello fiscale, la deduzione delle quote di ammortamento sospese poteva comunque essere effettuata, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal Tuir, a prescindere dall’imputazione a conto economico. Tale deduzione extracontabile risultava rilevante anche ai fini Irap (comma 7-quinquies).

Implicazioni operative

A livello operativo i software gestionali più evoluti, in grado di gestire il doppio binario civilistico-fiscale, consentivano già in origine di ridurre ovvero sospendere le quote civilistiche. Tuttavia, tale sospensione comportava, di regola, la contestuale riduzione anche delle quote fiscali, laddove non vi era un’imputazione conto economico delle stesse.

Le software house associate ad AssoSoftware negli anni scorsi avevano dunque dovuto fornire ai propri utenti le necessarie indicazioni operative:

  • per poter “disattivare” il controllo di capienza delle quote fiscali rispetto alla loro imputazione a conto economico;
  • per poter rilevare la variazione in diminuzione in dichiarazione dei Redditi negli esercizi in cui si operava la riduzione o la sospensione della quota civilistica;
  • per poter successivamente riprendere l’ammortamento civilistico senza più effettuare la deduzione delle quote fiscali, laddove già dedotte in passato.

Il tutto con riferimento alle disposizioni contenute nel secondo periodo del citato comma 7-bis, che disciplina le modalità di recupero delle quote civilistiche non dedotte e che stabilisce che «La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno».

Le soluzioni dell’Oic 9

Tuttavia, non sempre vi è la possibilità di allungare la vita utile residua del bene. Per cui l’Oic 9, a seconda della possibilità di allungare o meno vita utile residua del bene, propone due alternative:

  • qualora possibile, l’allungamento del piano di un anno per ogni anno di sospensione;
  • se la vita utile del bene non può essere estesa, la ripartizione sulle quote residue. Il che comporta che la quota sospesa debba poi essere spalmata sulle restanti quote di ammortamento, aumentandone l’importo pro-quota.

I software gestionali che gestiscono in modo completo il doppio binario civilistico-fiscale sono in grado di consentire sia l’eventuale allungamento del piano di ammortamento civilistico, sia anche di ripartire le quote residue in base alla vita utile del bene originaria.

Rottamazione del bene nel 2025

Tra le questioni evidenziate recentemente dalla stampa specializzata, merita infine menzione quella della perdita immediata di prospettiva di vita utile del bene, a seguito del venir meno del suo concorso al processo produttivo e quindi alla sua rottamazione nel corso dell’esercizio 2025. In questo caso si pone il problema contabile del valore numerario residuo, corrispondente alle quote di ammortamento non imputate pro-tempore a conto economico, che ancora continuano a essere rappresentate in bilancio. In questo caso le soluzioni prospettate dagli esperti sono due:

  • l’imputazione in unica soluzione a conto economico, con contemporanea rimozione dei vincoli sulla riserva indisponibile stanziata nel patrimonio netto. Si tratta chiaramente della soluzione meno lesiva dell’inquinamento del bilancio, in quanto limitata al solo bilancio in cui è avvenuta la rottamazione;
  • la rateale imputazione in ognuno degli esercizi successivi di ciascuna delle quote sospese. Tale soluzione rende tuttavia perdurante l’inquinamento del conto economico dei relativi bilanci, dal momento che ognuno di tali conti economici continuerebbe a venire redditualmente inquinato da una quota di costo inesistente.

Entrambe le soluzioni andrebbero, in ogni caso, rappresentate con chiarezza nella nota integrativa, per la necessaria trasparenza in ordine agli effetti patrimoniali e reddituali che ciascuna scelta comporta.

Lato software, i gestionali sono di regola in grado di calcolare la minusvalenza civilistica che si viene a generare nel caso della rottamazione di un bene non completamente ammortizzato, nonché il suo effetto fiscale. L’eventuale imputazione pro tempore prevista nel caso di adozione della seconda soluzione non è invece quasi mai prevista dai gestionali, per cui le scritture e le riprese fiscali in dichiarazione potranno, in questo caso, essere effettuate direttamente dall’operatore.

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