I corrispettivi delle prestazioni di servizi rese dai componenti della Commissione di accordo bonario, istituita dal Codice dei contatti pubblici, riferibili alla definizione di controversie fra stazione appaltante e appaltatore concernenti un contratto di appalto per la manutenzione portuale, non sono direttamente riferibili al funzionamento ed alla manutenzione dell’impianto ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone o di assistenza ai mezzi di trasporto, con la conseguenza che non è possibile applicare il regime di non imponibilità Iva di cui all’articolo 9, comma 1, n.6) del Dpr. 633/1972.

L’agenzia con la risposta ad interpello n. 425 di ieri, facendo leva sulla propria prassi (cfr. risoluzioni n.176/E/2000, n. 253/E/2007 e 118/E/2008), interpreta in modo aderente al testo letterale la portata della norma che riserva il regime di non imponibilità ai servizi portuali, aeroportuali ed autoportuali, nonché negli scali ferroviari di confine, affermando che le prestazioni della commissione non sono direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, ordinariamente svolta nel porto e non danno neppure luogo ad interventi di carattere strutturale (rifacimento, completamento, ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione, riqualificazione) su impianti già esistenti o direttamente funzionali ad assicurarne e garantirne il funzionamento e la manutenzione.

Nel caso specifico l’applicazione della non imponibilità richiede anche che le prestazioni di servizi siano rese in uno specifico luogo (porto, aeroporto, ecc.) e da parte dei soggetti che realizzano l’intervento fra quelli sopra indicati, cioè dall’appaltatore principale a favore del committente, dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale, nonchè da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto come nel caso dei consorziati a favore della società consortile aggiudicataria.

Restano però in ogni caso escluse dalla non imponibilità le cessioni di beni (cfr. risoluzione 247/E/2002) anche se relative al contesto descritto in quanto la norma richiama esclusivamente le prestazioni di servizi.

Dalla risposta all’interpello emerge il principio generale di dover in generale escludere l’attrazione dei corrispettivi al regime Iva, anche agevolato, proprio dell’appalto, quando gli stessi sono dovuti a soggetti che non operano in via diretta nella realizzazione delle prestazioni stabilite nell’appalto o nel compimento di prestazioni in nesso di totale strumentalità e riflesso con le stesse (Cassazione n. 5798 del 2001 e n. 13810 del 2003), dovendosi in tal caso applicare il regime di imponibilità Iva ordinaria.

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