Tributi locali

Dichiarazioni Imu/Impi e Imu Enc: approvati i modelli
Dm 24 aprile 2024 ( GU 15 maggio 2024, n. 112)

Sono stati approvati i modelli Imu/Impi e Imu Enc, da presentare entro il 30 giugno 2024 (termine cadente di domenica e rinviato al 1° luglio).

Il modello Imu/Impi è previsto dall’articolo 1, comma 769, legge 160/2019 e va trasmesso telematicamente (articolo 1, comma 759, lettera g-bis, legge 160/2019) anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente (Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2024, n. 60). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo variazioni che incidono su quanto dovuto.

Il modello Imu Enc è previsto dall’articolo 1, comma 770, legge 160/2019 e dev’essere presentato ogni anno, indipendentemente dalle variazioni o meno intervenute nel corso dell’anno (in questo caso, nell’anno 2023).

Accise

Vendita di bustine di nicotina: estensione dell’autorizzazione
Determinazione agenzia delle Dogane e dei Monopoli 7 maggio 2024, prot. n. 261576/RUNota informativa agenzia delle Dogane e dei Monopoli 9 maggio 2024, prot. n. 266337/RU

In relazione all’individuazione dei soggetti legittimati alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater e di cui all’articolo 62-quater.1, Dlgs 504/1995 (nicotine pouches, ossia tutti quegli involucri, diversi dai tabacchi lavorati, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione o inalazione, l’assorbimento della sostanza da parte del consumatore) viene previsto che, oltre ai soggetti già autorizzati alla vendita di sacchetti di nicotina (rivendite di tabacchi e farmacie e parafarmacie autorizzate), l’autorizzazione alla vendita sia estesa a coloro in possesso dei patentini di distribuzione, al fine di garantirne un’efficiente distribuzione sul territorio e presidiare la legalità della filiera distributiva.

I possessori dei patentini possono approvvigionarsi di questi prodotti, previo provvedimento di autorizzazione del competente Ufficio dell’agenzia, esclusivamente presso la rivendita di aggregazione.

Accise

Prodotti alcolici: impianti con ridotta capacità di stoccaggio
Nota agenzia delle Dogane e dei Monopoli 13 maggio 2024, prot. n. 271469/RU

Per gli impianti di trasformazione e di condizionamento dei prodotti alcolici (assoggettati ad accisa), aventi una ridotta capacità di stoccaggio, sono previste semplificazioni relative all’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione (articolo 2, comma 6, Determinazione direttoriale 10 febbraio 2023, n. 83362/RU), che diviene annuale. Vanno inseriti i dati delle contabilità, riportando un dettaglio – anch’esso annuale – delle movimentazioni realizzate accorpando i dati riferiti a prodotti aventi il medesimo CPA.

Gli esercenti aventi ridotte potenzialità operative ed organizzative – di cui all’articolo 1, comma 1, Determinazione direttoriale 20 luglio 2009, n. 86767/RU – sono quelli aventi impianti con una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati.

I dati complessivamente riferiti all’anno 2023 vanno inviati – utilizzando il tracciato ALCODC (record A, C e G) - entro il 30 giugno 2024.

Redditi di impresa

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di aprile 2024
Provvedimento agenzia delle Entrate 15 maggio 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 15 maggio 2024)

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di aprile 2024. I valori indicati sono necessari ai fini dell’applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l’asterisco che vengono rilevate contro Euro nell’ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Agevolazioni

Compensazioni Transizione 4.0: funzionalità semplificata per la comunicazione degli investimenti
Sito del GSE

Ai fini della fruizione delle compensazioni per gli investimenti «Transizione 4.0» - come previsto dall’articolo 6, Dl 39/2024 - viene comunicato che dalle ore 10.00 del 18 maggio 2024 sul sito del GSE è attiva una nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite Portale, previa registrazione all’Area Clienti.

Tramite il sito web è possibile compilare il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta, spettanti per gli investimenti: a) in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; b) in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Si ricorda che la comunicazione, finalizzata alla possibilità di compensazione del bonus, va fatta: 1) sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che s’intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024; 2) esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.

Pertanto, dalla mezzanotte di venerdì 17 maggio 2024 viene disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite Pec ed è, dunque, possibile presentare la richiesta di compensazione unicamente attraverso il Portale.

Si specifica che le richieste di supporto potranno essere inviate solo attraverso il Portale Assistenza Clienti del GSE, compilando il form «Richiedi Supporto» o, in alternativa, scrivendo all’indirizzo supportoimprese@gse.it.

Monitoraggio fiscale

Comunicazioni oggettive: revisione del sistema di controlli automatici

L’Uif (Unità di informazione finanziaria) ha revisionato il sistema di controlli automatici eseguiti in fase di acquisizione delle comunicazioni oggettive, per aumentare l’affidabilità delle informazioni e ridurre gli errori segnaletici. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore aderenza dei dati alle previsioni riportate nel documento «Informazioni e dati contenuti nelle comunicazioni oggettive» e, al contempo, consentire una più accurata rappresentazione di alcune casistiche particolari.

Per le osservazioni che non dovessero soddisfare tali controlli, che saranno operativi a partire dal 7 ottobre 2024, il sistema evidenzierà un rilievo e la comunicazione non sarà acquisita.

Le modifiche riguardano:

- obbligatorietà dei codici Ateco e Sae per soggetti con ruolo cliente;

- obbligatorietà della controparte per i bonifici;

- affinamento del controllo sul formato dei codici fiscali delle persone fisiche;

- affinamento del controllo sul formato dei codici fiscali delle persone non fisiche.

Società

Contributo di vigilanza dovuto dagli emittenti strumenti finanziari diffusi: tariffa 2024
Delibera Consob 21 marzo 2024, n. 23043 ( GU 13 maggio 2024, n. 110)

La riforma della disciplina concernente gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, introdotta dalla legge 5 marzo 2024, n. 21, ha previsto l’abrogazione dell’articolo 116, Dlgs 58/1998 (Tuf) ed il conseguente venir meno dei poteri di vigilanza della Consob su tali soggetti a far data dal 27 marzo 2024.

Pertanto, con la Delibera in esame, è stata rideterminata la tariffa contributiva 2024 prevista dalla Delibera n. 22915/2023 portandola da 17.825,00 euro a 4.455,00 euro. Inoltre, è stato posticipato il termine di pagamento dal 15 aprile al 15 maggio 2024.

Principi contabili

Principi contabili internazionali: modifiche ai Principi IAS 7 e IFRS 7
Regolamento Ue 15 maggio 2024, n. 2024/1317 ( GUUE 16 maggio 2024, serie L)

Viene modificato il Regolamento Ue 2023/1803 con cui sono stati adottate le modifiche ai Principi contabili IAS 7 e IFRS 7 aventi ad oggetto, rispettivamente, il Rendiconto finanziario e gli Strumenti finanziari.

Le modifiche, in particolare, hanno introdotto obblighi di informativa sugli accordi di finanziamento per le forniture di un’impresa, al fine di consentire ai lettori del bilancio di valutare: a) l’impatto degli accordi di finanziamento per le forniture sulle passività e sui flussi finanziari di un’impresa; b) l’effetto sull’esposizione al rischio di liquidità; c) il modo in cui l’impresa stessa possa risentire dell’eventuale indisponibilità di detti accordi.

Le imprese applicheranno le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario, che cominci il 1° gennaio 2024 o successivamente.

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