Accesso all'art bonus solo per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro su beni di «appartenenza pubblica». L'agenzia dell'Entrate torna ancora una volta sull'argomento con tre risposte pubblicate mercoledì 7 ottobre (451/2020, 452/2020 e 453/2020), soffermandosi sui requisiti per beneficiare del credito di imposta di cui all'articolo 1 del Dl 83/2014. In particolare i quesiti posti dai contribuenti ruotano intorno al corretto inquadramento dei beni la cui detenzione a vario titolo consente di fruire dell'art bonus.
Nel primo caso a presentare la richiesta di parere è un'associazione non riconosciuta che intende raccogliere fondi da destinare al recupero strutturale e artistico di una chiesa. In particolare, l'ente chiede se, ai fini dell'art bonus il bene possa rientrare tra gli «istituti e luoghi di cultura di appartenenza pubblica».
Nel secondo caso, invece, la richiesta giunge da un'associazione culturale che intende realizzare, mediante convenzione, di durata temporale limitata, con l'Amministrazione della difesa, un progetto di restauro del cortile di un palazzo di proprietà demaniale di interesse storico artistico. L'ultimo caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia riguarda una Fondazione che utilizza come sede museale un immobile di pregio sottoposto al vincolo diretto di tutela monumentale e la cui governance è di nomina pubblica.
Il credito d'imposta del 65%, in particolare, spetta per erogazioni in denaro da parte di persone fisiche o giuridiche, effettuate a fronte di interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici, o per il sostegno degli istituti e dei luoghi «di appartenenza pubblica». Come già affermato in precedenti orientamenti di prassi (risoluzione 163/E del 2017) quest'ultima categoria ricomprende non solo i beni nella disponibilità dell'ente pubblico, ma anche quelli affidati a soggetti privati, purché in possesso di specifiche caratteristiche. ll requisito viene soddisfatto anche quando la matrice pubblica sia indiretta, ovvero, a titolo esemplificativo, quando l'istituto:
(i) sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti e sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
(ii) gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo.
L’Agenzia arriva a escludere, nella prima risposta, la possibilità di fruire dell'art bonus. Ciò in quanto non sarebbe sufficiente a caratterizzare il bene come “di appartenenza pubblica” la sola circostanza, richiamata dall'Associazione, della presenza di tre componenti di nomina pubblica nel Consiglio di amministrazione. Diversamente, sussisterebbero nelle altre due ipotesi esaminate dall'Agenzia i requisiti per l'art bonus, in ragione, in un caso, dell'affidamento all'associazione di un intervento di manutenzione sul bene pubblico e, nell'altro, di una consistente partecipazione pubblica nella governance dell'ente.


