Il contratto di associazione in partecipazione, così come il contratto di cointeressenza propria o impropria, può rappresentare per gli imprenditori un efficace strumento di raccolta di capitale. Si tratta di uno schema negoziale che si caratterizza per una certa elasticità: è possibile, ad esempio, esonerare completamente l’associato dalla partecipazione alle perdite oppure attribuire allo stesso una quota di utili diversa da quella relativa alle perdite. Tale flessibilità consente di strutturare il contratto nel modo di volta in volta più confacente alle esigenze dell’imprenditore.
Il contratto
Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (articolo 2549, primo comma, Codice civile). L’associato può essere non solo un soggetto persona fisica, privato o imprenditore, ma anche una persona giuridica (società o ente), avente o meno natura commerciale, ma, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica (articolo 2549, secondo comma...


