Definizione delle liti pendenti e degli accertamenti solo per società e associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte al registro del Coni.
Nessuna possibilità, invece, come per le altre tipologie di contribuenti, di fruire della dichiarazione integrativa speciale a motivo dell’abolizione dell’originario articolo 9 sostituito dalla sanatoria sugli adempimenti formali. Sono queste le due principali novità contenute nel Dl 119/2018 dopo la legge di conversione 136/2018 riguardanti i sodalizi sportivi dilettantistici.

Rimangono confermate invece le percentuali inizialmente previste nel decreto, che disciplinano la definizione della sanatoria per i soggetti coinvolti nel contenzioso. In particolare, lo si ricorda, i benefici spettano per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto, (dovuta per intero), ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.

Per la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, invece la disciplina si perfeziona con il versamento del:
•40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
•10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto;
•50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Rimane, in ogni caso, anche dopo la conversione, il tetto massimo dei 30mila euro per ciascuna imposta Ires o Irap accertate, limite già fissato in origine dal decreto. In caso di superamento valgono poi le regole “comuni” applicabili per la totalità dei contribuenti di cui agli articoli 2 e 6 del medesimo decreto.

Tornando al requisito dell’iscrizione al registro tenuto dal Coni, la conversione ora specifica che il requisito deve essere riferito esclusivamente alla data del 31 dicembre 2017.
Stando così le cose viene da chiedersi se le associazioni/società sportive dilettantistiche che non fossero state iscritte nell’anno oggetto di accertamento, ma che invece si fossero registrate successivamente al Coni (e comunque entro il 31 dicembre 2017) possano comunque fruire della sanatoria in questione.

Rimanendo al dato letterale della norma sembrerebbe proprio di si, anche se va detto, che il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 301338/2018 emanato in costanza dell’originario decreto (prima delle modifiche della conversione in legge) prevedeva con riferimento alla sola «Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento» (di cui alla lettera a dell’articolo 7) che si dovesse fare riferimento al requisito dell’iscrizione con riferimento «al periodo d’imposta oggetto della definizione» e non alla situazione per forza esistente al 31 dicembre 2017.

Così, ora che entrerà nel vivo anche la definizione agevolata delle liti pendenti, rimane nuovamente da capire come dovrà essere declinato il requisito dell’iscrizione al Coni. L’impressione è che, ancora una volta, non ci resterà che attendere il nuovo provvedimento attuativo dell’agenzia delle entrate sull’argomento che avrà l’onere di risolvere l’incertezza .

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