Nel caso in cui intervenga una sentenza definitiva del giudice tributario, che annulli in parte l’atto impositivo, l’ente ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, nel caso, di rimborsare l’eccedenza versata. In caso di debito residuo, dovranno essere emessi i necessari atti di liquidazione dell’importo dovuto. A chiarirlo è stato il Mef in risposta a un quesito formulato nel corso del Telefisco.
Ricalcolo del quantum
Al ministero è stato chiesto...

