Adempimenti

Autodichiarazione aiuti Covid, arriva la casella taglia-dettagli

Nel nuovo modello semplificato è possibile, in alcuni casi, non indicare l’elenco degli aiuti fruiti. L’obbligo generalizzato di presentazione resta fissato al 30 novembre

Autodichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid semplificata, ma con obbligo di presentazione per ora fissato al prossimo 30 novembre. Questo è in sintesi il contenuto del provvedimento n. 398976 emanato il 25 ottobre dal direttore dell’agenzia delle Entrate.

In effetti il provvedimento risponde alla richiesta degli operatori economici e delle associazioni di categoria che a gran voce chiedevano di non far presentare il modello ai soggetti che, pur avendo fruito di aiuti nel regime ombrello (articolo 1, comma 13, del decreto legge 41/2021), non avevano sforato i limiti del temporary framework sulla Sezione 3.1 (800.000 euro sino al 27 gennaio 2021 e 1.800.000 euro sino al 30 giugno 2022).

La risposta dell’agenzia delle Entrate, concordata con il Mef e nel rispetto degli obblighi assunti dall’Italia con la Commissione Europea, se da una parte introduce una forte semplificazione compilativa dall’altra ribadisce in modo netto l’obbligo generalizzato di presentazione.

Infatti, con il provvedimento in esame il direttore dell’agenzia delle Entrate ha inserito nel modello della dichiarazione degli aiuti Covid, ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del temporary framework, la nuova casella «ES» che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

Questa semplificazione sicuramente agevola la compilazione del modello e contestualmente riduce i rischi, anche penali, relativi ad una dichiarazione “mendace” da parte dell’operatore economico.

Tale agevolazione però è soggetta a specifici limiti. Infatti la casella «ES» può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;

● per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del temporary framework;

● l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti dalla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

Bisogna prestare però attenzione perché alcuni aiuti Covid restano comunque esclusi da detta agevolazione anche in presenza di tutte le condizioni suddette.

In particolare sono esclusi dall’esonero gli aiuti Imu elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

Dal quadro ricostruito abbiamo quindi tre situazioni differenti in cui si possono trovare gli operatori economici che hanno fruito di aiuti Covid soggetti al regime ombrello:

a) coloro che hanno ricevuto aiuti Covid e che da soli o all’interno dell’impresa unica (ad esempio, gruppi d’impresa) hanno sforato i limiti stabiliti dal temporary framework ovvero vogliano utilizzare la possibilità di allocare parte delle misure ricevute nella Sezione 3.12. Questi soggetti non hanno nessuna semplificazione e dovranno compilare il quadro A nella sua interezza con tutti gli Aiuti fruiti;

b) i soggetti che hanno fruito degli aiuti Covid ma non hanno superato i limiti della Sezione 3.1 ovvero non vogliono sfruttare la Sezione 3.12. Tali soggetti potranno usufruire interamente della semplificazione;

c) i soggetti che si trovano nelle stesse condizioni del punto b), ma che hanno fruito dell’esenzione Imu. In tal caso pur potendo utilizzare il modello in forma semplificata dovranno compilare in modo dettagliato il quadro A con riferimento ai predetti aiuti Imu.

La descritta modalità di compilazione semplificata è facoltativa e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo tutti gli aiuti nel quadro A).

L’agenzia delle Entrate specifica che i soggetti che usufruiscono della specifica semplificazione e decidono di compilare la casella «ES» hanno l’obbligo di compilare integralmente il prospetto «Aiuti di Stato» presente nel modello Redditi 2022. Come si ricorda infatti chi riporta nell’autodichiarazione gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi «Settore» e «Codice attività», è esonerato dalla compilazione dell’apposito modello contenuto nella dichiarazione Redditi 2022.

Il modello aggiornato dell’autodichiarazione sostituisce il precedente a partire dal 27 ottobre 2022. Quindi da domani è obbligatorio utilizzare la versione aggiornata.

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