La riforma dell’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) sugli autonoleggi, introdotta dall’articolo 10 bis del Dl 38/2026, sembrava destinata a colpire il fenomeno dei trasferimenti di sede verso province fiscalmente più favorevoli, sostituendo il tradizionale criterio della sede legale con quello della “gestione ordinaria in via principale dell’attività”. Tuttavia, la nuova disciplina presenta rilevanti zone d’ombra. La nozione di gestione ordinaria non è definita dalla legge, non è coordinata con le regole sulla competenza accertativa e non chiarisce quali elementi debbano prevalere nella localizzazione dell’attività. In un settore caratterizzato da flotte distribuite, piattaforme digitali e strutture operative complesse, la riforma potrebbe generare conflitti territoriali tra province concorrenti più che eliminare il contenzioso. Proprio l’assenza di criteri normativi puntuali potrebbe lasciare spazio a soluzioni interpretative e organizzative idonee a sostenere, in presenza di adeguati elementi sostanziali, la permanenza della gestione ordinaria in territori come il Trentino, rendendo la partita dell’Ipt tutt’altro che conclusa
La riforma dell’Ipt e il superamento della sede legale
Il nuovo articolo 56 del Dlgs 446/1997, come modificato dall’articolo 10 bis del Dl 27 marzo 2026 n. 38 convertito dalla legge 22 maggio 2026 n. 88, segna infatti il passaggio da un criterio formale di collegamento territoriale, fondato sulla sede legale del soggetto passivo, ad un criterio sostanziale basato sulla “gestione ordinaria in via principale dell’attività”. La modifica riguarda specificamente le società che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli e prevede che, quando...


