1. Sconti previsti ai fini delle imposte sui redditi per gli autotrasportatori di merci conto terzi
Secondo le norme fiscali in vigore, alle imprese minori autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi spetta una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa a titolo di spese non documentate pari a euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti e a euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito (articolo 66, comma 5, del Tuir).
A tali imprese, è riconosciuta un’ulteriore deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.
Va precisato che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, a prescindere dal numero dei viaggi effettuati.
Spetta al contribuente l’onere di predisporre e di conservare un prospetto che contiene l’indicazione dettagliata dei viaggi effettuati e della loro durata, della località di destinazione e degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura ai sensi dell’articolo 56 della L. 298/1974.
Tutti i documenti probatori specificati (documenti di trasporto, fatture e lettere di vettura) devono essere conservati fino alla scadenza del termine fissato per l’attività di accertamento.
Da ultimo, per il disposto dell’articolo 95, comma 4, del Tuir, alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci che assumono la veste di soggetti passivi Ires è consentito dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno in Italia (elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto, in alternativa alla deduzione anche analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale.
Attenzione
Resta esclusa la possibilità per i soggetti passivi Ires (ad esempio, Spa e Srl) di far valere la deduzione forfetaria e l’ulteriore deduzione forfetaria a favore dei trasporti personali dell’imprenditore.
2. Esposizione delle deduzioni dal reddito d’impresa nei modelli Redditi 2024 PF, SP, SC e ENC
Il ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha definito, sulla base delle risorse disponibili, gli importi degli sconti fiscali da far valere nel 2024 e destinati agli autotrasportatori di merci conto terzi relativamente al periodo d’imposta 2023 (Comunicato stampa Mef 10 giugno 2024, n. 74).
Restano inalterati, rispetto all’anno d’imposta 2023, gli importi delle deduzioni forfetarie per spese non documentate di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir, a favore degli autotrasportatori che, per l’anno 2024, ammontano quindi a 48 euro per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa e a 16,80 per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa.
A sua volta, con il Comunicato stampa 10 giugno 2024, l’agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative per inserire, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, le deduzioni in esame.
La deduzione forfetaria va riportata, quale variazione in diminuzione, rispettivamente nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 PF e SP, a seconda che il reddito d’impresa sia determinato in regime di contabilità ordinaria (quadro RF) ovvero in regime di contabilità semplificata (quadro RG).
In particolare, l’agenzia ribadisce che vanno utilizzati, nel rigo RF55, i codici 43 e 44 e, nel rigo RG22, i codici 16 e 17, a seconda della fattispecie che ricorre (deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa oppure deduzione per i trasporti oltre tale ambito) così come indicato nelle istruzioni alla presentazione dei modelli Redditi di cui ai Provvedimenti agenzia delle Entrate 28 febbraio 2023, prot. n. 68687/2024, n. 68706/2024, n. 68514/2024 e n. 68499/2024.
All’interno dei modelli Redditi 2024 PF (terzo fascicolo), SP, SC e ENC, nel quadro RF (reddito d’impresa in contabilità ordinaria), al rigo RF55, nell’ambito delle variazioni in diminuzione di natura residuale differenti da quelle precedentemente riportate dalle istruzioni ministeriali, con il codice 3, figura l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno per le trasferte in Italia ovvero di euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio personale dipendente fuori del territorio comunale.
In merito al modello Redditi 2024 SC, qualora l’impresa sia una società cooperativa autorizzata all’autotrasporto che non fruisce della deduzione dell’importo suindicato né della deduzione analitica delle spese sostenute per le trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, tale importo è deducibile nella fase di determinazione del reddito da parte dei soci.
Parallelamente, nel quadro RG (reddito d’impresa in contabilità semplificata) dei modelli Redditi 2024 PF e SP, al rigo RG22, il codice 19 è dedicato all’ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi prevista nella misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa a condizione che sia caratterizzato da una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.
Esempio
L’impresa di autotrasporto merci conto terzi Alettini Spa si avvale di un lavoratore dipendente che ha effettuato trasferte in Italia fuori del territorio comunale nel periodo d’imposta 2023 per 200 giorni complessivi. Si precisa che l’impresa di autotrasporto opta per la deduzione forfetaria in alternativa alla deduzione anche analitica delle spese sostenute per le trasferte effettuate dal lavoratore dipendente fuori dal territorio comunale. Come si deve compilare in tal caso il quadro RF del modello Redditi 2024 SC?
La deduzione riconosciuta a favore dell’impresa di autotrasporto, che opera in regime di contabilità ordinaria, va moltiplicata per il numero dei giorni di effettuazione dei trasporti da parte, rispettivamente, dei due dipendenti. Nel modello Redditi 2024 SC, quadro RF, al rigo RF55, tra le altre variazioni in diminuzione dal reddito d’impresa, va esposto, con il codice 3, l’importo totale di euro 11.930,00 (59,65 x 200).

3. Esposizione delle deduzioni dal reddito d’impresa nei modelli Isa
La deduzione forfetaria attribuita in sede di dichiarazione dei redditi a favore degli autotrasportatori per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre ovvero dentro l’ambito del Comune in cui ha sede l’impresa va riportata nel quadro F, al rigo F17, campo 1, dei modelli Isa, nell’ambito degli oneri diversi ed altre componenti negative non aventi natura finanziaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
4. Crediti d’imposta da indicare nel quadro RU dei modelli Redditi 2024 PF, SP, SC e ENC
Il quadro RU (crediti d’imposta concessi a favore dell’impresa) di tutti i modelli dichiarativi 2024 (PF, SP, SC e ENC), suddiviso in tre sezioni, mette in evidenza le agevolazioni specifiche, sotto forma di credito d’imposta, previste a favore degli autotrasportatori, costituiti rispettivamente in forma di imprese individuali, società di persone, società di capitali ovvero di enti non commerciali come emerge dalle istruzioni ministeriali relative ai singoli modelli dichiarativi.
Come di consueto, per ciascuna agevolazione fruita, vanno esposti nella sezione I il codice identificativo del credito ed i relativi dati.
La sezione I è riservata ai crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, fermo restando che la sezione II contiene i dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato, nonché per il bonus bonifica ambientale.
Infine, la sezione III è suddivisa in tre sottosezioni e accoglie le informazioni relative ai crediti d’imposta ricevuti (III-A) e trasferiti (III-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (III-C).
A norma dell’articolo 1, commi da 53 a 57, della L. 244/2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 per ogni anno.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i crediti d’imposta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati in misura non superiore a euro 2.000.000 annui ex articolo 1, comma 72, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.
Va rilevato che il limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 non si applica ai crediti d’imposta per i quali la relativa disciplina prevede espressamente che non siano assoggettati al rispetto del limite.
Secondo le regole generali, i crediti d’imposta del quadro RU, salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche se non completamente utilizzati e non sono fruibili, con le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del Dlgs 241/1997 e/o in compensazione in sede di dichiarazione con le imposte e le ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive.
L’importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato unitamente ai relativi interessi, beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso.
5. Caro petrolio (codice credito «23»)
Spetta il credito d’imposta previsto in origine dal Dl 265/2000, convertito con la L. 343/2000, a favore dei soggetti esercenti alcune attività di trasporto merci, oltre che degli enti e imprese pubbliche di trasporto e dei soggetti esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio (cd. caro petrolio), con codice credito «23».
Il credito può essere utilizzato, alternativamente, in compensazione oppure richiesto a rimborso in conformità al Dpr 277/2000.
Dal punto di vista operativo, chi intende fruire del contributo, è tenuto a presentare all’agenzia delle Dogane un’apposita dichiarazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
L’utilizzo in compensazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto ed eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione (ad esempio, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2023 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2024 ed è possibile chiedere il rimborso in denaro dell’eventuale eccedenza non compensata entro il 30 giugno 2025, mentre il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2023 può essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2025 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza può essere richiesto entro il 30 giugno 2026).
Per la compensazione con il modello F24 è utilizzabile il codice tributo 6740.
Da ultimo, si osserva che vanno esposti in dichiarazione dei redditi i dati relativi all’importo residuo del credito d’imposta riconosciuto nell’anno 2022, compilando uno specifico modulo e riportando nella colonna 2 del rigo RU1 il codice 1 (sono compilabili solamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU11).


