Nella corretta determinazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali assume sempre più importanza il tema della cosiddetta “prenotazione” del bene.

La disposizione, generata con l’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 232/16 era nata per risolvere il problema di coloro che avessero iniziato investimenti significativi nel 2017 e si fossero trovati nella condizione di non poterli ultimare entro lo stesso esercizio. In tali casi, per i beni prenotati entro il 2017, era stata concessa una proroga al 30 giugno 2018 per la consegna dei medesimi. Il presupposto della norma risiedeva nel fatto che per l’agevolazione fiscale era prevista la scadenza del 2017 e quindi aveva senso stabilire una minima proroga per chi avesse già iniziato l’investimento.

Da allora, però, la normativa sulla prenotazione del bene ha visto stravolto il suo significato originario, perché l’agevolazione fiscale si è protratta fino al 2022 e in certi casi si applicherà anche oltre il 2022. Pertanto la prenotazione – opzione ispirata da un favor verso il contribuente – si è tradotta spesso in una complicazione, e talvolta addirittura in una penalizzazione quando da un periodo d’imposta a quello successivo l’agevolazione fiscale è aumentata (come nel caso del biennio 2020/2021).

GLI ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RU2022

Significato ed effetti della prenotazione

La prenotazione si concretizza per i soggetti che, entro la fine del periodo d’imposta, realizzano tre condizioni:
● versare un acconto al fornitore pari ad almeno 20% del costo del bene;

● ricevere l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore;

● eseguire l’investimento entro (in genere) il 30 giugno dell’anno successivo. Nel 2022, tuttavia, la data è stata spostata dal 30 giugno al 31 dicembre in forza della legge di conversione del Dl Milleproroghe (Dl 228/2021).

Gli effetti della prenotazione consistono sostanzialmente nell’individuare correttamente la normativa agevolativa applicabile in ragione di un certo investimento. In pratica, la normativa applicabile è quella del periodo d’imposta precedente a quello di effettiva esecuzione dell’investimento, sempre che l’esecuzione rispetti la data ultima (in genere, come detto, il 30 giugno dell’anno successivo).

Quindi non si tratta di anticipare la fruizione del beneficio fiscale, che è sempre ancorata al momento di entrata in funzione/interconnessione del bene, ma semplicemente di scegliere la normativa di riferimento.

Le possibilità dell’investimento

Si possono individuare quattro diverse modalità di investimento.

1. Il caso più semplice è di certo l’acquisto diretto del bene dal fornitore, poiché le tre condizioni sopra enunciate sono verificabili con documentazione giustificativa adeguata (la circolare 4/E/17, al paragrafo 5.2, cita ad esempio copie dell’ordine, e-mail, bonifici, eccetera).

2. Già più complesso è il caso dell’investimento in leasing, in cui la prenotazione si genera tramite la sottoscrizione del contratto di leasing e il pagamento di un maxi-canone pari almeno al 20% del valore della quota capitale del contratto stesso, entro la chiusura del periodo d’imposta antecedente alla consegna del bene. Va ricordato che la risoluzione 132/E/17 ha permesso di cambiare la modalità di acquisto da diretto a leasing, mantenendo l’effetto della prenotazione già eseguita con pagamento diretto dell’acconto del 20 per cento.

3. Il terzo caso è quello della costruzione del bene tramite contratto di appalto. In tale contesto, a fronte dell’esistenza di un contratto, viene meno la condizione dell’ordine accettato (sostituita dalla sottoscrizione del contratto di appalto), mentre resta necessario il pagamento dell’acconto all’appaltatore di almeno il 20% dell’importo previsto per il bene. Nel corso di Telefisco 2019 si è chiarito che, laddove a consuntivo il costo dell’appalto superi quello previsto e dunque la somma data in acconto non si riveli più sufficiente a coprire la percentuale del 20%, resta fermo l’effetto della prenotazione per l’ammontare di investimento che rappresenta il complemento a 100 del 20% versato; mentre l’eccedenza si considera investimento eseguito a tutti gli effetti nel periodo successivo.

4. Ma il caso più complesso è certamente quello del bene costruito in economia, in cui non c’è un’unica terza parte cui versare un dato acconto. Sul punto, la circolare 4/E/17 ha ritenuto non necessaria l’accettazione dell’ordine e ha sostituito il pagamento dell’acconto del 20% con la maturazione di costi pari almeno al 20% di quelli totali stimati. In tale ipotesi, si applica la normativa vigente nell’anno di maturazione del 20 per cento. E se tale maturazione risale, in parte, ad anni ancora precedenti, si ritiene che debbano considerarsi effettuati gli investimenti parziali in ogni singolo anni di maturazione dei costi.

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