Con la risposta n. 144/2026 l’agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che, ai fini dell’imposta di bollo sui libri e giornali tenuti in modalità informatica, il limite di 2.500 registrazioni va calcolato autonomamente per ciascun periodo d’imposta e il conteggio non è cumulabile tra esercizi diversi, ma si azzera alla chiusura annuale.

Facendo espressamente riferimento al “periodo d’imposta” l’Agenzia, con riferimento ai soggetti con esercizio contabile non coincidente con l’anno solare, ha peraltro preso una posizione apparentemente diversa da quella contenuta nella risoluzione n. 43/E del 28/04/2015, laddove veniva specificato che «coerentemente con l’interpretazione già resa con la circolare n. 5 del 2012 con riferimento al previgente Dm del 23/01/2004, si ritiene che “l’anno” debba essere inteso come anno solare e che l’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati debba essere calcolata in relazione a tale periodo».

Una diversa posizione spiegabile, probabilmente, con la circostanza che la precedente citata risoluzione si riferiva all’ambito Iva, laddove il concetto di “anno solare” è generalizzato e non vi è nessun collegamento col “periodo d’imposta”.

Nel nuovo interpello, invece, la questione sollevata dall’istante non si riferiva all’ambito Iva, ma riguardava la disciplina applicabile ai libri e giornali, mettendo a confronto le regole sulla tenuta degli stessi in modalità informatica e la disciplina applicabile a quelli tenuti su supporto cartaceo.

Secondo l’istante, infatti, il limite delle 2.500 registrazioni costituisce, per i libri e giornali tenuti in formato digitale, l’equivalente delle 100 pagine previste per i libri e giornali tenuti in formato cartaceo, per i quali l’imposta di bollo è commisurata al numero di pagine e non alla chiusura dell’esercizio.

L’istante osservava, inoltre, che una interpretazione della norma, fondata sull’azzeramento annuale del conteggio, avrebbe comportato l’applicazione di un trattamento più gravoso per i libri tenuti in modalità telematica rispetto a quelli tenuti su supporto cartaceo, in violazione del principio di neutralità tecnologica.

Posizione non condivisa dall’Ade che, nella sua risposta, ha ricordato che, per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, come chiarito nella risposta a interpello 346 del 17/05/2021, occorre distinguere se i registri contabili e libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero tenuti in modalità informatica.

Nel primo caso, infatti, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina ovvero su nuovo blocco di pagine.

Diversamente, se i registri contabili e libri sociali sono tenuti in modalità informatica occorre fare riferimento all’articolo 6 del D.M. 17/06/2014, recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto», che disciplina le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.

In particolare, il comma 2 dispone che «Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio». Quindi, secondo l’Ade, il pagamento va effettuato con riferimento ad ogni esercizio, indipendentemente dal fatto possa esserci un residuo di registrazioni non utilizzate. Ne consegue che, secondo le Entrate, non può essere condivisa la soluzione prospettata dall’istante ritenendosi che, ai fini dell’imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse debba essere effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio.

Le software house associate ad AssoSoftware stanno verificando le impostazioni dei propri gestionali con riferimento al contenuto della citata risposta 144/2026, laddove gli stessi permettano di calcolare e predisporre il modello F24 per il versamento dell’imposta di bollo. Nella generalità dei casi l’impostazione a suo tempo adottata dai gestionali era già conforme alle nuove indicazioni delle Entrate, tuttavia, in questi casi una verifica ulteriore è sempre doverosa.

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