Anche i lavori su facciate visibili solo dalla ferrovia possono avere il bonus del 90 per cento. Secondo le Entrate, infatti, «la rete ferroviaria può essere considerata quale “suolo ad uso pubblico”». Lo precisa l’interpello 805 del 10 dicembre 2021, che richiama l’articolo 822 del Codice civile, secondo cui «fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate (...)».

Si rafforza, dunque, la linea interpretativa del Fisco che tende a considerare in modo ampio il concetto di “suolo ad uso pubblico”. L’interpello 595/2021, ad esempio, ha ammesso all’agevolazione anche gli edifici visibili dal mare.

Sotto questo profilo, il chiarimento è senz’altro apprezzabile. Resta irrisolta, invece, l’ambiguità di fondo da parte delle Entrate su quali facciate abbiano bisogno di essere visibili da un suolo a uso pubblico (o da una strada) per poter essere agevolate con il bonus del 90 per cento. La circolare 2/E del 2020, infatti, è molto chiara nel dire che:

1) sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull’involucro «esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)»;

2) la detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (un passaggio, quest’ultimo, ripetuto pari pari nell’interpello 805/2021). La stessa circolare 2/E precisa che, per facciate interne, si intendono quelle confinanti con cortili, cavedi, chiostrine e così via.

Se le cose stanno così, in un caso come quello oggetto dell’interpello, non ci si dovrebbe neppure porre il problema che la facciata sia visibile o no dalla ferrovia. Il caso sollevato dal contribuente, infatti, riguarda il «recupero dell’intero perimetro esterno di un edificio situato in una strada privata», per il quale, «da una via pubblica, sono parzialmente visibili “due porzioni di facciata”, mentre dalla rete ferroviaria Firenze-Viareggio sono visibili tre facciate dell’edificio». Insomma: se nessuna delle facciate è “interna”, il requisito della visibilità non dovrebbe essere richiesto.

L’ambiguità deriva dal fatto che diversi interpelli negli ultimi due anni si sono interrogati sulla visibilità delle facciate “esterne” e l’Agenzia ha sempre risposto lasciando intendere che il requisito è richiesto per tutte le pareti – interne ed esterne – salvo poi ripetere, nelle stesse risposte, il principio generale che l’intero perimetro esterno è agevolato. Valga per tutti l’interpello 337/2021 sulle pareti esterne visibili da strade private (si veda l’articolo su NT+ Fisco)

La circolare 7/E del 2021, quella dedicata al modello 730, ha addirittura riepilogato alcuni di questi interpelli, accostando a poche righe di distanza il principio generale e alcuni esempi che lo contraddicono.

Molti professionisti, nell’incertezza, hanno seguito una via prudente, conservando la documentazione della visibilità anche per le facciate laterali e posteriori. In questo senso, la precisazione sulla ferrovia è sicuramente apprezzabile. Anche se sarebbe meglio definire una volta per tutte quali facciate devono essere visibili dalla strada e dal suolo a uso pubblico.

Riproduzione riservata Ⓒ