Tax credit affitti, doppia opzione per l’utilizzo nel mese di marzo
Nuovo sconto solo per chi non ha usato il credito del Dl 18/2020. Molte delle situazioni escluse possono rientrare
Doppia opzione per l’agevolazione fiscale sulle locazioni di marzo 2020 prevista dai decreti Covid-19. La circolare 14/E delle Entrate conferma che laddove non sia stato utilizzato il credito d’imposta “botteghe e negozi” in quanto non soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 65 del Dl 18/2020, è possibile fruire per lo stesso periodo del bonus previsto dal Dl Rilancio, se si si rispettano le nuove condizioni di accesso. Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo disciplinato dall’articolo 28 del Dl 34/2020 si applica anche ai canoni di locazione relativi allo scorso mese di marzo. Lo stesso mese era stato interessato anche dal bonus disciplinato dall’articolo 65 del Dl 18/2020, la cui applicazione, però, era più rigida sia sul piano soggettivo (accesso riservato alle imprese), sia sul piano oggettivo.
Ora, alla luce delle nuove regole e dei chiarimenti varati, c’è quindi la concreta possibilità che molte situazioni prima escluse, possano rientrare nel range di applicazione dell’agevolazione fiscale. Il primo nuovo cluster riguarda le innovate tipologie contrattuali ammissibili al bonus rispetto al solo comparto delle locazioni immobiliari previsto dal decreto cura Italia. Ci riferiamo in particolare agli affitti di azienda aventi ad oggetto almeno un immobile, ai contratti di concessione e ai contratti di servizi a prestazioni complesse.
Vi è poi il superamento dei requisiti catastali richiesti sull’immobile locato dato che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 65 del Dl 18/2020 in cui si parlava di canoni di locazione relativi ad immobili classati C1, ora il credito riguarda la locazione di beni a uso non abitativo dovendo verificare, a tale riguardo, il solo utilizzo effettivo che si fa dell’immobile.
Ma le aperture non si fermano qui. Vi sono infatti una serie di casi in cui il credito d’imposta «negozi e botteghe» non si applicava che meritano oggi di essere riconsiderati.
Oltre ai limiti soggettivi già evidenziati, ricordiamo che il bonus previsto dall’articolo 65 del Dl 18/2020 non si è applicato alle attività indicate negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo. In pratica, il credito è stato negato a tutti i soggetti che, nonostante il lockdown, hanno potuto proseguire con il lavoro trattandosi di attività «essenziali». In questo contesto, vi sono state anche situazioni che non è stato chiaro se potessero o meno fruire del bonus. Un primo caso riguarda coloro che, pur rientrando nell’ambito delle attività essenziali, hanno comunque deciso di sospendere l’attività, considerando la straordinarietà del momento. Altro caso sono i soggetti «multi attività», con codici Ateco solo in parte rientranti nelle attività individuate negli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo come, le attività miste bar-tabaccherie svolte negli stessi locali.
In tutti questi casi il problema può ora essere risolto accedendo al credito d’imposta disciplinato dall’articolo 28 del Dl 34/2020 rispettando, ovviamente, le condizioni previste che sono comunque per taluni aspetti più stringenti rispetto a quanto previsto dal Dl 18/2020 (limite compensi e ricavi di 5 milioni nel 2019 salvo per le attività alberghiere e agrituristiche e calo di almeno del 50% di fatturato e corrispettivi nel marzo 2020 rispetto al marzo 2019). È il caso di ricordare che è previsto il divieto di cumulo del bonus previsto dal Dl rilancio con il bonus previsto dal Dl 18/2020.
Infine si segnala che per le strutture turistico-ricettive stagionali, il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 28 del Dl 34/2020 si applica per i mesi di aprile, maggio e giugno. Ciò dovrebbe presupporre per questi soggetti la possibilità di fruire, nel bene e nel male, del bonus aggiuntivo di marzo con le sole regole previste dall’articolo 65 del Dl 18/2020.