Non solo tax credit locazione (senza massimali sul volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente), bonus vacanze e credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro per le aziende della ricettività turistica. Nel decreto Agosto tale settore – tra i più colpiti dalla pandemia da Covid-19 – è stato oggetto di altre misure agevolative messe in campo dal legislatore, proseguendo nell’opera iniziata già col decreto Liquidità.

L’estensione della moratoria dei finanziamenti a rimborso rateale di cui all’articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto cura Italia per le imprese del comparto turistico arriva sino al 31 marzo 2021 (l’articolo 77 del dl 104/2020 deroga, infatti, alla proroga generalizzata al 31 gennaio prevista dall’articolo 65 dello stesso decreto). Inoltre, gli immobili da esse posseduti sono esentati, in larghissima parte, anche dalla seconda rata Imu 2020 (articolo 78, che completa l’articolo 177 del decreto Rilancio).

L’attenzione degli addetti ai lavori è però puntata sulla riproposizione, in veste più favorevole del passato, del credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive, di cui all’articolo 10 del Dl 83/2014 (cosiddetto “bonus alberghi”).

La nuova agevolazione

Per ciascuno dei due periodi d’imposta interessati (2020 e 2021 per i soggetti “solari”) l’articolo 79 del Dl 104/2020 in corso di conversione stanzia 180 milioni di euro, destinati ad alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e altre strutture individuate dalle normative regionali a cui si aggiungono agriturismi (legge 96/2006 e pertinenti norme regionali), stabilimenti termali (articolo 3, legge 323/2000) e strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e simili, una new entry).

Da verificare se verrà confermato il requisito secondo cui la struttura doveva essere già esistente al 1° gennaio 2012. Il meccanismo è già collaudato, ma, anche in considerazione delle modifiche introdotte dal decreto Agosto, è in programma a brevissimo termine (la norma indica 15 giorni, anche se è probabile che si attenda la conversione in legge) un adeguamento dei provvedimenti attuativi del 7 maggio 2015 e del 20 dicembre 2017 (i “decreti”), oltre al provvedimento del 14 gennaio 2016.

La modifica più interessante è sicuramente il venir meno della ripartizione del credito d’imposta in due o tre quote annuali, per cui la compensazione del bonus in F24 (unica forma ammessa per l’utilizzo) può avvenire integralmente nell’anno.

Il bonus del 65%

Gli interventi agevolati vanno dalla manutenzione straordinaria al restauro e risanamento conservativo, dalla ristrutturazione edilizia (anche con aumento di cubatura, seppur a determinate condizioni) all’eliminazione delle barriere architettoniche, dall’incremento dell’efficienza energetica alla realizzazione di piscine termali, dalla sostituzione dell’impianto di climatizzazione agli interventi in chiave antisismica, dall’acquisizione di mobili e arredi a quella di attrezzature e apparecchiature per l’attività termale (da verificare, per tutti questi beni, il vincolo di permanenza presso l’impresa).

La misura del credito d’imposta è pari al 65% della spesa, replicando quanto disposto, per il 2017 ed il 2018, dall’articolo 1, comma 4, della legge 232/2016, che aveva così innalzato l’originaria misura del 30 per cento.

Ipotizzando che resti fermo il massimale di 200mila euro per soggetto beneficiario, l’ammontare di spese eleggibili è pari a poco meno di 308mila euro (nel rispetto del de minims). Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109, Tuir, e devono risultare da una attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del Caf.

Il beneficio è alternativo ad altre agevolazioni (ad esempio ecobonus o tax credit adeguamento ambienti di lavoro) ma non all’iperammortamento (risoluzione 118/E/2017) e non costituisce materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Attualmente non sono previste le ipotesi di cessione del credito o di sconto in fattura, ma sarebbe opportuno prevedere anche queste modalità di “smobilizzo”, in analogia con quanto previsto dal decreto Rilancio per molte altre agevolazioni.

Sarebbe opportuno poi evitare il meccanismo del click day in quanto premia “doti” assai diverse da quelle della bontà dell’intervento.

I punti chiave

1. Soggetti beneficiari

- Strutture ricettive turistico-alberghiere

- Agriturismi

- Strutture termali

- Strutture ricettive all'aria aperta.

2. Interventi agevolabili

- Interventi di riqualificazione e di miglioramento delle strutture ricettive turistico-ricettive

- Stabilimenti termali: ammesse anche le spese per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

3. Misura del credito di imposta

65% delle spese sostenute (da verificare se confermato il limite massimo di 200.000 euro di credito d'imposta per singolo beneficiario)

4. Utilizzo

Esclusivamente in compensazione, anche integrale, con indicazione nel modello Redditi.

5. Validità

I due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 e 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

6. Risorse disponibili 180 milioni di euro per ciascuno dei periodi d'imposta 2020 e 2021.

7. Cosa manca

Il decreto di aggiornamento delle disposizioni attuative e le regole di presentazione delle domande.

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