È impugnabile la comunicazione di scarto dello sconto in fattura, poiché si tratta di un atto che limitata l’applicazione di un’agevolazione, con effetti corrispondenti alla revoca di cui all’articolo 19, comma 1, lettera h) del Dlgs n. 546. Quando non sussiste la frode è illegittimo sospendere gli effetti della cessione del credito ex articolo 122-bis del Dl 34/2020, poiché tale provvedimento eccede il fine previsto dalla norma. Sono questi i principi espressi dalla Cgt di Ravenna con la sentenza...

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