Bonus sulle commissioni per il Pos: arriva il codice tributo
Con la risoluzione 48/E è possibile utilizzare in F24 il credito sulle commissioni relative al mese di luglio
È pronto il codice tributo per il bonus sulle commissioni per il Pos: è il «6916» ed è denominato «Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124». È stato istituito con la risoluzione 48/E pubblicata dalle Entrate nella serata di lunedì 31 agosto.
Il tax credit può essere usato solo in compensazione, a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa: il codice tributo, quindi, consente di “spendere” nel modello F24 il primo bonus maturato da negozianti e professionisti, cioè quello calcolato sulle commissioni relative al mese di luglio (il tax credit matura infatti dal 1° luglio scorso).
Di fatto, da oggi sarà possibile presentare - solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate - i modelli F24 che espongono il bonus nella sezione Erario e nella colonna «importi a credito compensati». È stato precisato che nel modello F24 vanno inseriti, nei rispettivi campi, il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione.
Come ricorda la risoluzione, entro il 20 di ogni mese i prestatori dei servizi di pagamento devono inviare agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate. In pratica, sono le informazioni necessarie a calcolare il credito d’imposta. L’invio può avvenire via Pec o semplicemente inserendo i dati nell’online banking dell’esercente che ha subìto l’addebito delle commissioni.
Ricordiamo che il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni dovute per le transazioni effettuate tramite carte di debito (bancomat), carte di credito o prepagate o anche altri mezzi elettronici tracciabili. Ci sono, però, due limitazioni:
1) la prima è che si considerano solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (sono escluse le card aziendali);
2) la seconda è che il bonus spetta solo agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nell’anno d’imposta precedente.