24 settembre

Bonus formazione per giovani agricoltori

Scade oggi il termine per l’invio del modello di comunicazione per l'utilizzo del contributo, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto a fronte delle spese sostenute nel 2024 da giovani imprenditori agricoli per la partecipazione a corsi di formazione relativi alla gestione dell'azienda agricola.

Il bonus spetta agli imprenditori agricoli – che abbiano iniziato l'attività, contrassegnata da codice Ateco 2025 che inizia con 01, a decorrere dal 1° gennaio 2021 – di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese.

Scade oggi il termine per l’invio del modello di comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, Dm Agricoltura 1° aprile 2025, per l'utilizzo del contributo, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto a fronte delle spese sostenute nel 2024 da giovani imprenditori agricoli per la partecipazione a corsi di formazione relativi alla gestione dell'azienda agricola (ex articolo 6, Legge 36/2024).

Il bonus spetta agli imprenditori agricoli – che abbiano iniziato l'attività, contrassegnata da codice Ateco 2025 che inizia con 01, a decorrere dal 1° gennaio 2021 – di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese.

La comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, va trasmessa dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, con modalità telematiche utilizzando esclusivamente il software "Gestione azienda agricola", direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto abilitato incaricato alla trasmissione.

Il pagamento delle spese dev'essere avvenuto tramite strumenti tracciabili, ossia mediante conti correnti intestati al beneficiario e con modalità di pagamento che ne permettano l'immediata riconducibilità a fatture o ricevute.

Il beneficio fiscale è pari all'80% delle spese sostenute nel 2024 (inclusa l'eventuale Iva indetraibile) e opportunamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario (articolo 6, comma 1, legge 36/2024).

L'utilizzo viene effettuato mediante compensazione nel modello F24 entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

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