Via libera della Commissione europea all’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate dal punto di vista occupazionale. L’agevolazione riguarda anche la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine. Lo rende noto il ministero del Lavoro con un comunicato pubblicato sul proprio sito. Per fruire dell’aiuto, tuttavia, servono ulteriori istruzioni operative dell’Inps.
Questo tipo di assunzione agevolata è stata introdotta dall’articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2021 (n. 178/2020). Non si tratta di una nuova fattispecie in quanto viene ripescato un esonero già previsto dall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 92/2012. Rispetto alla previsione originaria, tuttavia, si eleva la percentuale di riduzione dei contributi che dal 50% diventa totale, a valere per il biennio 2021-2022 ma con un tetto di 6mila euro annui.
Il rimando alla norma di 9 anni fa delimita l’ambito di applicazione dell’aiuto, Infatti, portatrici della facilitazione non sono tutte le donne ma solo quelle di qualsiasi età: prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni che possono ricevere i fondi strutturali Ue; prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, operanti in settori che presentano un’accentuata disparità occupazionale di genere; ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Rientrano tra le agevolabili anche le assunzioni di donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi.
Riguardo al requisito dell’assenza di un impiego regolarmente retribuito, si trova in tale situazione chi, nel periodo di osservazione (6 o 24 mesi), non ha avuto un lavoro subordinato di almeno 6 mesi o un rapporto di co.co.co oppure autonomo con un reddito annuo superiore rispettivamente a 8.145 o 4.800 euro.
Con riferimento alle assunzioni a termine, l’Inps ha già specificato che la situazione di svantaggio va verificata alla data di assunzione; ma se si vuole usufruire della facilitazione per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto il beneficio per la precedente assunzione a termine, il momento della verifica della sussistenza della condizione è la data della trasformazione. I datori potranno contare sull’aiuto per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato. L’incentivo si riduce a 12 mesi se si assume a tempo determinato (proroghe comprese). Qualora la stabilizzazione riguardi un rapporto a termine già agevolato, l’azienda può proseguire nell’applicazione dello sgravio sino a un massimo di 18 mesi.

