Anche l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” continua a subire scossoni a causa dell’epidemia in corso.
L’articolo 24 del Dl 23/2020 aveva “sospeso” per 313 giorni (dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020) i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l’acquisto della “prima casa” in tutti i casi in cui si trattasse di termini entro i quali il contribuente avrebbe dovuto tenere un comportamento attivo (trasferire la residenza, comprare, vendere).
Ora, con le modifiche apportate alla Camera in conversione del decreto milleproroghe (articolo 3, comma 11-quinquies), la scadenza del 31 dicembre 2020 viene posticipata al 31 dicembre 2021 (la sospensione durerà pertanto 678 giorni). Significa che i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi e ricominciano a decorrere dal 1° gennaio 2022; mentre i periodi che avrebbero iniziato il decorso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, inizieranno a doversi computare dal 1° gennaio 2022. Pertanto:
a) chi acquista la “prima casa” senza risiedere (né lavorare) nel Comune ove l’abitazione è ubicata, ha 18 mesi di tempo per trasferire la sua residenza in detto Comune, decorrenti dalla data del rogito d’acquisto; quindi se il termine di 18 mesi stava decorrendo al 23 febbraio 2020, il decorso del periodo di 18 mesi riprenderà il 1° gennaio 2022 e se il termine avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021, esso inizierà a decorrere il 1° gennaio 2022;
b) beneficia di un credito d’imposta (pari all’imposta pagata in sede di “vecchio” acquisto, nei limiti dell’imposta da pagare in sede di “nuovo” acquisto) chi vende la sua “prima casa” e ne compra un’altra entro un anno dalla data del rogito; quindi, se il 23 febbraio 2020 stava decorrendo il periodo annuale utile al “riacquisto”, tale termine riprenderà il suo decorso dal 1° gennaio 2022 e se invece l’atto di vendita sia stipulato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, il periodo annuale per il riacquisto decorrerà dal 1° gennaio 2022;
c) chi vende la “prima casa” prima di cinque anni dal rogito con il quale essa venne acquistata, decade dall’agevolazione se entro un anno non compra un’altra casa da destinare a propria abitazione principale; quindi, qualora al 23 febbraio 2020 fosse stato in corso questo periodo annuale, esso è sospeso fino al 31 dicembre 2021 e se, invece, la vendita infraquinquennale sia stipulata tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il riacquisto ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022;
d) può avere l’agevolazione “prima casa” chi, seppur proprietario di altra abitazione, acquistata con l’agevolazione “prima casa”, la venda non oltre un anno dal rogito avente a oggetto il nuovo acquisto agevolato; pertanto, se il termine annuale stesse decorrendo al 23 febbraio 2020, esso cessa il suo decorso, che riprenderà il 1° gennaio 2022 e qualora, invece, il nuovo acquisto sia effettuato tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, per vendere ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022.
Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 24 febbraio

