09 febbraio
Bonus pubblicità
E' stato istituito un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
I soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line.
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, scade oggi il termine per la presentazione della «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati» riferita agli investimenti pubblicitari realizzati nel 2025.
Dal 2023 il bonus a regime ha le seguenti caratteristiche:
- il valore complessivo degli investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente;
- il credito è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative);
- vengono considerati solamente gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e quindi non sarà più agevolato l’investimento sull'emittenti televisive e radiofoniche.
È necessario inviare la domanda in via telematica tramite i servizi dell'agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, Spid o Cns.
In particolare:
- dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la «Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta», che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
- dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo: i soggetti che hanno inviato la «comunicazione per l'accesso» debbono inviare la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati», attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
Il bonus pubblicità è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con il modello F24 con codice tributo 6900, da presentare a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.
Annuale
DL del 01-03-2022, n. 17 - Articolo 25 bis
Norme e Tributi - 11-10-2018, Pag. 27 - Nel bonus pubblicità anche le spese per i concessionari
DPCM del 16-05-2018, n. 90 - Articolo 1


