È nullo, in quanto notificato oltre i termini di accertamento, l’atto di recupero del credito d’imposta ricerca e sviluppo relativo all’anno 2011 non indicato nel quadro RU della dichiarazione e che l’ufficio ha contestato oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Così si è espressa la Ctp Milano 496/19/2020 (presidente Celletti, relatore Chiametti) volgendo a favore del contribuente un tipo di controversia piuttosto diffusa.

Secondo l’ufficio, l’omessa indicazione del credito d’imposta nel modello dichiarativo ne comportava l’inesistenza, con conseguente applicazione del più ampio termine di accertamento dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in base all’articolo 27, comma 16 del Dl 185/2008. Ciò in quanto l’articolo 5 del decreto attuativo 76/2008 prevedeva tale indicazione a pena di decadenza.

La Commissione meneghina, invece, ha accolto la tesi difensiva. In primo luogo la semplice omissione in dichiarazione costituisce un mero errore materiale di tipo formale, che non può incidere sul diritto sostanziale a fruire del beneficio ove la spesa agevolabile sia stata effettivamente sostenuta. Tanto è vero che la legge istitutiva del bonus (legge 296/2006) non prevedeva nessuna decadenza di questo tipo e non attribuiva alcun potere in tal senso al regolamento attuativo. Inoltre l’Agenzia poteva disporre, per i propri controlli, sia del modello F24 in cui era avvenuta la compensazione, sia dell’apposito formulario previsto dall’articolo 29 del Dl 185/2008.

Ad analoghe conclusioni erano giunte in passato sia la Ctp Reggio Emilia (decisione 42/02/2019) che la Ctr Lombardia (decisioni 3802/23/2018 e 4129/06/2018). Inoltre, un credito legittimamente maturato ma semplicemente non dichiarato non può essere definito “inesistente” ma, al massimo, “non spettante”, per cui, essendo inapplicabile il raddoppio dei termini di accertamento (previsto per fattispecie ben più gravi, caratterizzate dall’intento fraudolento del contribuente), l’atto risulta notificato diversi anni dopo il termine di decadenza, e quindi illegittimo (nello stesso senso: Ctp Milano 4467/1/2018, Ctr Lombardia 869/24/2018 e 3031/1/2017, Ctp Salerno 778/01/2019, Ctp Pavia 172/3/2017 e, da ultimo, Ctp Forlì 315/1/2019, su cui si veda l’articolo di Ntplus Fisco del 9 febbraio scorso).

Va notato che per tutte le successive “versioni” del credito d’imposta ricerca e sviluppo nessuna disposizione ha più collegato l’omissione in dichiarazione alla decadenza, al punto che la stessa agenzia delle Entrate, con circolare 13/E/2017, ha riconosciuto la natura di violazione formale dell’omissione dichiarativa, confermando applicabile la sola sanzione fissa dell’articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997. Peraltro, la definizione di credito inesistente è stata poi inserita nell’ordinamento dall’articolo 20, comma 1, del Dlgs 158/2015 e mal si concilia con la fattispecie in esame, dovendo applicarsi a crediti “artatamente creati” (risoluzione 36/E/2018).

Anche solo dal punto di vista logico appare evidente che un contribuente può decadere da un diritto sussistente e, caso mai, non spettante per qualche violazione, ma non da un diritto inesistente.

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