L’atto di recupero di un credito esistente sul piano fattuale, in quanto contestato dall’Agenzia solo sotto il profilo interpretativo o tecnico, deve confrontarsi con i termini decadenziali previsti per i crediti non spettanti. A fornire questa indicazione è la Cgt di I grado di Taranto, con la sentenza 633/1/2026, depositata il 5 maggio scorso (presidente Brandimarte, relatore Campagna). Il caso riguarda un atto di recupero notificato nel 2025 per crediti ricerca e sviluppo (R&S) utilizzati negli...
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