Nuovo avviso pubblico del 18 febbraio con le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per le strutture ricettive, potenziali beneficiarie dell’agevolazione combinata (credito d’imposta/contributo a fondo perduto/finanziamento agevolato) prevista dall’articolo 1 del Dl 152/2021. Ora è possibile mettere in fila le date, decisamente ravvicinate:

O lunedì 21 febbraio sulla piattaforma del ministero sarà disponibile il fac simile per la domanda;

O il 28 febbraio dalle 12,00, le imprese potranno iniziare a caricare le istanze;

O il 30 marzo alle 17,00 scade il termine ultimo per presentare l’istanza, dopo di che, nei 60 giorni successivi, e cioè entro il 29 maggio, il ministero individuerà i beneficiari tra i primi in graduatoria.

È evidente la corsa contro il tempo per la produzione dei 29 documenti necessari che richiedono, tra l’altro, in molti casi, l’intervento della Pubblica amministrazione, i cui tempi di rilascio non sono veloci.

È concesso presentare l’istanza e poi completare la presentazione dei documenti? Le Faq 17 e 18 pubblicate dal ministero del Turismo il 17 febbraio cercano di rispondere a questa cruciale domanda.

Nella Faq 17 si è chiesto di coordinare la data di presentazione dell'istanza con la possibilità di modificare dati già inseriti o di presentare nuova documentazione. La risposta è che «ai fini dell'ordine cronologico si considera la data e l'orario di invio della domanda, come attestato dal sistema, ovvero quello dell'ultimo documento inserito o modificato».

Una risposta che non sembra ben coordinata con la successiva secondo la quale «considerato che la richiesta può riguardare anche interventi da effettuare negli anni successivi al 2022 e che talune autorizzazioni non sempre vengono rilasciate con anticipo, si conferma che la documentazione richiesta (Dia, Scia, Cila o Cilas) potrà essere prodotta dopo la presentazione della domanda nel rispetto dei termini previsti dall’avviso per l’inizio dei lavori». Resta il dubbio se, presentati i documenti in ritardo, si mantenga l’ordine cronologico di invio dell’istanza (ovviamente incompleta).

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