Adempimenti

Brexit, disapplicazione dei dazi con prova a carico del fornitore

In attesa del portale Rex l’origine preferenziale delle merci sarà affidata a una dichiarazione dell’esportatore

In attesa dell’attivazione del nuovo portale unionale Rex l’origine preferenziale delle merci e quindi la disapplicazione dei dazi nelle transazioni da Ue a Uk e viceversa saranno affidate ad una specifica dichiarazione da parte dell’esportatore e dalla conoscenza da parte dell’importatore del fatto che le merci sono originarie di una delle parti secondo le regole fissate nell’accordo di Natale (articolo 5 parte II del Trade and Cooperation Agreement).
È quanto si evince dalla circolare 49/D/2020 dell’agenzia delle dogane e dei Monopoli (Adm), come integrata il 30 dicembre 2020 e dalle relative Faq pubblicate sul sito della stessa Agenzia. Questo comporta, però per gli operatori unionali un doppio sforzo sia in esportazione che in importazione.

Esportazione verso il Regno Unito

Per quanto riguarda l’esportazione, in assenza del Rex, il fornitore Eu dovrà dichiarare all’importatore Uk l’origine preferenziale delle merci. Questo sarà possibile a condizione che lo stesso disponga di documentazione che dimostri l’effettiva origine unionale delle merci oggetto di esportazione. Sul piano probatorio, però, le possibilità che il fornitore dimostri l’origine dipende da diversi fattori che sono collegati alle specifiche modalità di produzione o di approvvigionamento delle materie prime incorporate nel prodotto finito. Quindi, al di là della attestazione l’esportatore dovrà avere perfetta evidenza dei processi che determinano l’origine delle merci, tracciando in modo puntuale tutte le fasi di approvvigionamento del bene e di produzione del bene stesso. Questi elementi dovranno poi essere forniti in modo puntuale all’importatore in Uk in caso di richiesta da parte delle autorità doganali di destinazione dei beni.

L’attestazione, poi, potrà essere resa su fattura ovvero su qualunque altro documento commerciale che accompagna la merce. A questo proposito la circolare 49/D/2020 allega una apposito modello dichiarativo.

Importazione dal Regno Unito

Per quanto riguarda l’importazione in Ue, l’acquirente deve avere conoscenza che le merci sono originarie Uk. Questa regola, come vista in caso di esportazione, sarà rispettata a condizione che l’importatore riceva dal fornitore Uk un’apposita attestazione dell’origine preferenziale e che, acquisisca dallo stesso fornitore, quando è necessario, gli elementi di prova necessari per dimostrare alla dogana europea che la merce è realmente originaria Uk.

È chiaro che il tema che si pone è quale siano per la dogana europea e, in particolare la dogana italiana gli elementi che consentano in modo semplice e standardizzato la dimostrazione dell’origine preferenziale. Basterà, ad esempio, la presentazione di una scheda tecnica di produzione o sarà necessario acquisire tutti i processi di approvvigionamento e di produzione dei singoli beni.

La differenza non è di poco momento e potrebbe creare non pochi problemi in dogana. Sicuramente la soluzione, che si evince chiaramente sia dalle risposte dell’Agenzia che dal contenuto dell’accordo, è che deve essere impegno prioritario delle parti (Uk e Ue) ripristinare quanto prima la funzionalità del Rex allo scopo di consentire agli esportatori e agli importatori l’applicazione del sistema presuntivo di origine che viene correntemente utilizzato in tutti gli accordi di libero scambio di ultima generazione. Attendendo questo, deve essere anche impegno delle dogane semplificare al massimo le procedure di sdoganamento ammettendo prove più standardizzate possibili.

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