Pubblichiamo alcune delle risposte ai quesiti dei lettori arrivate al nuovo forum del Sole 24 Ore sul decreto Rilancio. È possibile inviare i quesiti all'indirizzo www.ilsole24ore.com/forumrilancio fino alle 14 di venerdì 5 giugno. Nella stessa sezione del sito è possibile consultare anche le risposte.

IVA E MASCHERINE

Il comma 2 dell'articolo 124 del Dl rilancio prevede l'esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 riguardo alla cessione dei Dpi (dispositivi di protezione individuale). Quale è l'articolo di esenzione che bisogna indicare in fattura?

La norma da indicare per la vendita in esenzione Iva dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è già citata dal lettore nel suo quesito: si tratta dell'articolo 124, comma 2, del Dl 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio. La norma andrà indicata specificando che si tratta di dispositivi di protezione individuale. L'esenzione Iva è applicabile per le cessioni di beni effettuate entro il 31 dicembre 2020, con diritto alla detrazione dell'Iva sui beni acquistati, a norma dell'articolo 19 del decreto Iva, Dpr 633/1972.

CALCOLO DEL FATTURATO

Per le società che fatturano prestazioni di servizi, come vanno calcolati i fatturati da mettere a confronto (aprile 2020 e aprile 2019) allo scopo di ottenere il contributo a fondo perduto? Se la prestazione del mese di aprile viene fatturata ai primi di maggio (data fattura) entrando nella liquidazione Iva di maggio, questo fatturato va incluso nel mese di aprile, in quanto la prestazione si riferisce ad aprile, oppure nel mese di maggio, essendo la competenza Iva nel mese di maggio?

A norma dell'articolo 25, comma 4, del Dl 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio, per i soggetti ammessi al beneficio, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente tali importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. Ai fini Iva - articolo 6, «effettuazione delle operazioni», terzo comma, del decreto Iva, Dpr 633/1972 - «le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo». La fattura emessa nel mese di maggio 2020, che sicuramente sarà pagata nel mese di maggio o dopo, non «fa parte» del mese di aprile 2020.

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