Con oltre un anno e mezzo di ritardo dal 1° gennaio 2020, si avvia, finalmente, anche in Italia l’iter effettivo di recepimento della direttiva 2018/1910/UE, che contiene le regole unionali di armonizzazione e semplificazione del trattamento Iva delle vendite a catena e delle operazioni realizzate secondo lo schema contrattuale del call of stock. Regole di fondamentale importanza per gli operatori che effettuano transazioni con gli altri Stati membri.
L’iter di recepimento è, infatti, partito con l’esame in via preliminare da parte del Preconsiglio dei Ministri dello schema del decreto legislativo con cui, dopo l’acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, verranno introdotte nel nostro ordinamento le regole unionali relative alle predette operazioni. Per lo scopo, lo schema interviene direttamente sul Decreto legge 331/1993, dedicato specificamente alla disciplina Iva degli scambi intracomunitari, introducendo le specifiche novità europee.
Il primo intervento riguarda la normazione del contratto di call off stock (ora finalmente unica a livello di unione europea) con l’introduzione di due norme: una dedicata agli acquisti intracomunitari (articolo 38-ter) e una dedicato alle cessioni intracomunitarie (art. 41-bis).
Secondo la novella normativa, l’operazione di cessione si considera effettuata solo al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario in favore del soggetto destinatario, ovvero quando quest’ultimo preleva i beni stoccati.
La norma individua anche il termine entro cui la suddetta operazione deve essere perfezionata: 12 mesi dall’arrivo dei beni. Il decorso del termine senza che l’acquirente abbia prelevato i beni e senza che gli stessi ritornino nello Stato membro di partenza, comporta il risorgere delle regole generali sugli scambi intraUe, con il conseguente obbligo per il cedente di assumere una posizione fiscale Iva nello Stato di arrivo.
Nello specifico, il legislatore nazionale ha disciplinato il regime di call-off stock, in termini speculari, in riferimento al lato degli acquisti e a quello vendite dell’intera operazione che si svolge sul piano Ue.
Il passaggio normativo è elemento essenziale per rendere operativo sul piano fiscale il particolare strumento contrattuale, dovranno, però, seguire anche dei successivi provvedimenti amministrativi per disciplinare gli adempimenti intrastat che allo stato attuale creano non pochi problemi agli operatori che già dal 1 gennaio 2020 cercano in Europa di gestire il particolare contratto.
Ulteriore intervento del Decreto, riguarda le cessioni a catena per le quali viene introdotta una specifica norma nel Dl 331/1993: l’articolo 41-ter. La norma richiama integralmente l’articolo 36-bis della direttiva Iva, ma esplicita nell’ultimo comma che la disposizione non si applica alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche, la cui norma è stata recentemente introdotta nel decreto Iva all’articolo 2-bis, con il recepimento della direttiva e-commerce.
Si badi, altresì, che nello schema di decreto viene data attuazione anche alle disposizioni che qualificano come requisito sostanziale e non più meramente formale, la sussistenza e l’indicazione del codice identificativo Iva dell’acquirente, richiesto e validato dal sistema VIES prima della realizzazione dell’operazione non imponibile, nonché la presentazione degli elenchi riepilogativi.
A tal fine, risulterebbe integrato l’articolo 41 del Dl 331/1993, dedicato alle cessioni intracomunitarie, con l’introduzione del comma 2-ter in cui viene esplicitato che la cessione può considerarsi non imponibile a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia debitamente compilato l’elenco Intrastat.

