Gli effetti della rottamazione delle cartelle decorrono dal momento in cui il contribuente ha presentato la domanda di adesione e non da quando il concessionario della riscossione gli comunica l’avvenuta ammissione alla sanatoria. Pertanto tutte le somme versate, comprese quelle per estinguere l’ipoteca iscritta dall’agente sull’immobile, dopo la presentazione dell’istanza vanno rimborsate o vanno scomputate nei versamenti per completare la definizione agevolata. È quanto precisa la Ctr Lazio con la sentenza 1783/12/2021 su un caso relativo alla prima rottamazione delle cartelle disciplinata dall’articolo 6 del Dl 193/2016.
Il contribuente aveva impugnato la comunicazione delle somme dovute per la rottamazione, che consentiva di stralciare la componente delle sanzioni e degli interessi di mora sulle cartelle, perché i conteggi dell’agente della riscossione non tenevano conto di quanto versato subito dopo la presentazione della domanda (i termini scadevano il 15 aprile 2017) per estinguere l’ipoteca iscritta in conseguenza del suo debito. Dopo aver ricevuto uno stop in primo grado, la Ctr ne riconosce invece le ragioni.
Per la Commissione regionale, infatti, il legislatore ha «inteso ricondurre le conseguenze della rottamazione esclusivamente alla presentazione dell’istanza e a prescindere dalla successiva istruttoria ad opera del concessionario, e ciò proprio per evitare disparità di trattamento che potrebbero verificarsi in ragione delle tempistiche - più o meno celeri - della stessa». A supporto di questa lettura, la sentenza ricorda gli effetti collegati alla presentazione della domanda di rottamazione (articolo 6, comma 5, del Dl 193/2016) come, tra gli altri, l’impossibilità per il concessionario di avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, e di proseguire quelle avviate che non siano già in una fase avanzata (vendita o assegnazione).
I giudici fanno notare che l’articolo 6, comma 8, lettera b), del Dl 193/2016 non fa alcun riferimento agli importi pagati dal contribuente prima dell’ammissione, ma si limita ad affermare che «restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate anteriormente “alla definizione”, e non c’è dubbio che per quest’ultima debba intendersi la mera presentazione dell’istanza di definizione agevolata, e non anche la successiva comunicazione di ammissione da parte del concessionario».
Quanto alla bocciatura della Ctp sul rimborso delle somme versate in eccesso dal contribuente (non avendo avanzato «rituale istanza » presso gli enti impositori»), la Ctr definisce «del tutto improprio» ogni riferimento a eventuali istanze, poiché il rimborso «rappresenta un effetto consequenziale, e peraltro ex lege, della pronuncia», in base all’articolo 68 del 546/1992.

