Controlli e liti

Cartelle fino a 5mila euro, la lite per ora va avanti

Fino alla cancellazione dei carichi si può rinviare la causa su richiesta di parte

di Luigi Lovecchio

Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del 2 agosto del decreto del Mef del 14 luglio scorso si completa l’iter normativo di attuazione dello stralcio dei ruoli di valore non superiore a 5mila euro, previsto nell’articolo 4 del Dl 41/2021. Al riguardo, si ricorda pertanto che la data in cui ha effetto la cancellazione è quella convenzionale del 31 ottobre 2021. Per giungere a tale scadenza, il decreto stabilisce una tempistica di incrocio dei dati provenienti da agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) e dall’agenzia delle Entrate che ha lo scopo di accertare, in capo al debitore, il rispetto del requisito reddituale di 30mila euro di reddito imponibile per l’anno 2019. Sino al 31 ottobre, inoltre, sono sospese tutte le attività di riscossione sugli affidamenti potenzialmente interessati dall’azzeramento mentre non possono essere ancora dichiarati estinti i procedimenti contenziosi relativi agli stessi.

Sotto il profilo strettamente oggettivo, si ricorda che rientrano nella sanatoria in esame le partite recanti un debito residuo, alla data del 23 marzo 2021, non superiore a 5mila euro, derivanti da affidamenti effettuati dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2010. Concorrono a formare tale limite la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi affidati all’agente della riscossione. Non rilevano in alcun modo, invece, gli interessi di mora, le spese di notifica della cartella, l’aggio e i costi di eventuali procedure esecutive.

L’importo di riferimento deve essere riguardato per «singolo carico», e non per il totale riportato nella cartella di pagamento. Il singolo carico è formato dal provvedimento che è a monte di esso, formato dall’ente creditore. Pertanto, ad esempio, l’accertamento Tari, l’avviso di addebito dell’Inps e il controllo formale ex articolo 36 ter del Dpr 600/1973, dell’agenzia delle Entrate costituiscono, ciascuno di essi, una distinta partita affidata all’agente della riscossione, in relazione alla quale occorre verificare il rispetto della soglia dei 5mila euro.

Sono ammesse allo stralcio tutte le tipologie di affidamenti, con le seguenti eccezioni:

1) sanzioni comminate da un’autorità penale;

2) somme da sentenze di condanna della Corte dei conti;

3) risorse Ue e Iva all’importazione.

Lo stralcio è condizionato dalla sussistenza del requisito reddituale, rappresentato dall’aver dichiarato un reddito imponibile per l’anno 2019 non superiore a 30mila euro. Fermo restando che non rilevano, a tal fine, ad esempio, i redditi a tassazione separata (ad esempio, arretrati di lavoro dipendente e indennità di fine rapporto), non è chiaro se si debba tener conto di alcuni redditi “aggiuntivi”, quali quelli soggetti a cedolare secca sugli affitti. Per effettuare l’incrocio con i dati reddituali il decreto del Mef stabilisce una precisa scansione temporale. In particolare, entro il 20 agosto prossimo, l’Ader trasmette alle Entrate l’elenco delle partite che rispettano i parametri oggettivi (debito residuo, data affidamento, eccetera). Entro la fine di settembre, inoltre, le Entrate trasmettono all’Ader l’elenco dei soggetti che non rientrano nei limiti reddituali. All’esito di tale incrocio di dati, i ruoli in esame sono cancellati, con effetto dal 31 ottobre. Fino ad allora, al fine di evitare pagamenti che non potrebbero essere restituiti, è prescritta la sospensione delle attività di riscossione aventi ad oggetto gli affidamenti predetti. Va infatti ricordato come, in base all’articolo 4 del Dl 41/2021, le somme versate prima della data di efficacia dello stralcio non possano essere rimborsate.

Lo stralcio, peraltro, riguarda anche le partite in contenzioso. Fino al 31 ottobre, la causa potrà essere al più rinviata, su richiesta di parte, in attesa di verificare l’avvenuto azzeramento della partita. Una volta superato tale termine, potrà essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. D’altro canto va rilevato come, anche in presenza di una sentenza passata in giudicato, prevalga comunque l’effetto estintivo del debito residuo riveniente dalla sanatoria del decreto Sostegni.

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