Adempimenti

Cassa forense, al via le domande per l’esonero contributivo

La richiesta puà essere presentata online fino al 31 ottobre 2021

La Cassa forense fa partire l'operazione esonero contributi. Si possono prensentare le domande fino al 31 ottobre. Ma non è necessario precipitarsi perchè l'ordine cronologico non ha alcun valore.
A partire dal 5 agosto 2021 – fa sapere la Cassa - è disponibile on line, tramite accesso all'Area riservata del sito della Cassa forense, la domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2021 previsto dal Dm del 17 maggio 2021 (pubblicato il 28/07/2021), in attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 178/2020.
Oggetto dell'esonero potranno essere i contributi soggettivi con scadenza nel 2021 (minimo soggettivo 2021 e autoliquidazione Irpef relativa all'anno 2020 – Mod. 5/2021), entro il limite massimo di 3mila euro complessivi (salvo minore importo stabilito nel successivo D.M. attuativo).
La relativa domanda andrà presentata esclusivamente con modalità telematica entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021.
Eventuali richieste, pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quella stabilita, saranno ritenute inammissibili.
L'ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio agli aventi diritto.
Nello specifico, l'esonero potrà essere richiesto dagli iscritti alla Cassa in epoca antecedente il 1°/01/2021:
- non titolari di pensione diretta della Cassa o di altro Ente per l'intero periodo oggetto di esonero (2021), eccetto la pensione d'invalidità;
- non titolare di contratto di lavoro subordinato, per il periodo oggetto di esonero (2021)

I requisiti richiesti
I predetti beneficiari dovranno possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito professionale Irpef non superiore a 50mila euro;
b) aver subìto un calo del fatturato nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019;
c) essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
I requisiti a) e b) non si applicano agli iscritti che hanno avviato l'attività nel corso del 2020.
La regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021.
A tal fine, la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31/10/2021 (articolo 47-bis del Dl n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106/2021).
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. La domanda potrà essere presentata a un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Sarà comunque necessario attendere l'emanazione di un successivo Dm. con il quale saranno definiti i criteri e le modalità ai quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (articolo 3, comma 8 del Dm 17 maggio 2021).
Per agevolare l'invio delle domande, anche durante il periodo di chiusura dell'Ente (9 – 20 agosto) resterà attivo il call center telefonico al n. 06/87404040, con orario 8.00 – 14.00.

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