16 marzo
Certificazione unica 2026
Scade oggi il termine per la consegna della certificazione unica 2026.
Sono tenuti alla consegna delle Cu 2026 tutti i sostituti d'imposta.
Per i sostituti d'imposta, termine ultimo per la consegna ai soggetti interessati della Cu 2026 per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi e
redditi per locazioni brevi.
La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello sintetico entro oggi.
Inoltre, entro oggi va effettuata la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 2 novembre 2026.
Mentre con riferimento ai redditi di lavoro autonomo professionale (lavoro autonomo abituale) o provvigioni (per prestazioni non occasionali relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari), la certificazione unica può essere inviata entro il 30 aprile 2026 (articolo 4, comma 1, Dlgs 81/2025).
Con il Provvedimento agenzia Entrate 15 gennaio 2026 è stato approvato il modello Cu 2026; tra le novità del modello segnaliamo:
- il cuneo fiscale (articolo 1, commi 4-9, legge 207/2024);
- fringe benefit.
Con il comunicato stampa Inps 13 marzo 2026, l’istituto informa che è disponibile la Cu 2026 tramite:
- servizio online: tramite la pagina «Certificazione Unica» o nell’area personale MyINPS con le credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS);
- i pensionati possono scaricare la Cu anche tramite il servizio online «Cedolino della pensione»;
- app «INPS Mobile»;
- è possibile richiedere la Cu mediante patronati e CAF;
- si può inviare una richiesta all’indirizzo Pec richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it;
- utilizzando il numero verde 800-434320 o contattando il Contact Center, chiamando il numero 803-164 o il numero 06-164164 per assistenza.
Annuale
La Settimana Fiscale - n. 8 del 22-02-2019, Pag. 12-17 - Certificazione unica 2019
DPR del 22-07-1998, n. 322 - Articolo 4
Agenzia Entrate, PRV del 07-01-2013 - Articolo 1
Agenzia Entrate, PRV del 21-12-2009 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 15-01-2024, n. 8253 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 15-01-2025, n. 9454 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 15-01-2026, n. 15707 - Articolo
È prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione irregolare, il termine di tolleranza di 5 giorni per l’invio o la riduzione automatica a un terzo della sanzione per le trasmissioni effettuate entro i 60 giorni successivi alla scadenza. È previsto il ravvedimento operoso subordinato a condizione che la violazione non sia stata già contestata.


