Deve essere qualificato come «patto di famiglia» ed è soggetto alla forma dell’atto pubblico a pena di nullità, l’accordo con cui l’imprenditore ridisegna, in tutto o in parte, l’assetto proprietario delle proprie partecipazioni societarie in favore dei discendenti, con il coinvolgimento dei suoi potenziali legittimari e la previsione di conguagli, qualora l’operazione sia funzionale alla stabile prosecuzione dell’impresa, a nulla rilevando che i beneficiari dell’accordo siano già soci di tali società...
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