La normativa Iva in materia di cessioni a catena intra Ue di beni, in via di prossima pubblicazione anche in Italia, nell’ambito del pacchetto «Quick fixes», costituisce la conclusione di un lungo e articolato percorso giurisprudenziale, i cui punti fondamentali comunque orientano l’interpretazione relativa a tale normativa nonché il trattamento fiscale delle cessioni a catena in ambito internazionale non contemplate da detta normativa.

Con la direttiva Ue 2018/1910 è stata infatti introdotta, con applicazione a partire dal 1° gennaio 2020, una specifica disciplina Iva per le cessioni a catena intra Ue nelle quali il trasporto è organizzato dall’operatore intermedio o promotore.

Si tratta delle cessioni a catena intracomunitarie per le quali esiste maggiore incertezza per quanto riguarda il trattamento Iva da applicare, dal momento che l’operatore intermedio, che organizza il trasporto, è coinvolto in due operazioni.

Le cessioni a catena intra Ue si caratterizzano infatti per il fatto di avere, pur in presenza di più cessioni, un solo trasporto intracomunitario di beni, per cui il trattamento di esenzione dall’imposta/non imponibilità ad Iva può essere riservato soltanto alla cessione che comporta il trasferimento dei beni nell’altro Stato Ue (Corte di giustizia Ue sentenza 6 aprile 2006, causa C-245/04).

Ai fini dell’imputazione del trasporto a una sola delle cessioni della catena, si rende necessario quindi effettuare una valutazione globale di tutte le circostanze specifiche, in modo da determinare quale cessione sia in grado di soddisfare tutte le condizioni proprie di una cessione intra Ue (Corte Ue 26/07/2017, causa C-386/16).

Dalle indicazioni della Corte di giustizia Ue emerge, in particolare, la necessità di un’analisi approfondita delle caratteristiche delle operazioni effettuate, al fine di individuare dove si trovano le merci e quali transazioni sono state effettuate nel momento in cui i beni si spostano da uno Stato membro all’altro.

Innanzitutto, il trasporto intra Ue dovrebbe essere imputato alla prima cessione allorché il fornitore intermedio, avendo ottenuto il diritto di disporre del bene come un proprietario nel territorio dello Stato membro della prima cessione, manifesti il suo intento di trasportare tale bene in un altro Stato Ue e si presenti con il suo numero di identificazione Iva attribuito da quest’ultimo Stato.

Ciò, tuttavia, purché tale diritto venga trasferito al successivo acquirente nello Stato membro di destinazione del trasporto intra Ue (Corte di giustizia Ue 16 dicembre 2010, causa C-430/09).

Infatti, nel caso in cui il secondo trasferimento del potere di disporre del bene come un proprietario abbia luogo nel territorio dello Stato membro della prima cessione, e cioè prima che avvenga il trasporto intra Ue, quest’ultimo non potrà più essere imputato alla prima cessione.

Determinante, nella valutazione globale di tutte le circostanze particolari del caso di specie, è poi il concetto di «diritto di disporre del bene come un proprietario», dal momento che la nozione di «cessione di beni», contenuta nella direttiva 2006/112/Ce, non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, ma comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario.

Nello specifico, l’esistenza di un trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario comporta che la parte alla quale tale potere è trasferito ha la possibilità di adottare decisioni atte ad incidere sulla situazione giuridica del bene di cui trattasi, tra cui, in particolare, la decisione di venderlo (Corte di giustizia Ue 23/4/2020, causa C-401/18).

Inoltre, il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario non richiede che la parte alla quale il bene di cui si tratta viene trasferito lo detenga fisicamente né che detto bene sia fisicamente trasportato verso tale parte e/o fisicamente ricevuto dalla stessa (Corte di giustizia Ue sentenza 15 luglio 2015, causa C 123/14).

I descritti principi espressi dalla Corte di giustizia europea sono alla base dell’adozione della direttiva 2018/1910/Ue da parte del legislatore unionale.

Gli stessi, tuttavia, costituiscono ora anche un punto di riferimento nella interpretazione di tale normativa nonché criteri guida per il trattamento Iva delle operazioni a catena non disciplinate dalla direttiva 2006/112/Ce (ad esempio, operazioni che implicano importazioni).

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