La circolazione dei bonus edilizi è un tema sempre di strettissima attualità, tra novità normative e chiarimenti interpretativi che si susseguono senza sosta. È naturale che si ci sia molta confusione e si avverta la necessità di porre dei punti fermi. Uno di questi consiste nel distinguere sempre tra prima opzione in capo al beneficiario (e in quest’ambito tra cessione del credito e sconto in fattura) e cessioni successive:
1 il primo beneficiario del bonus non può compensarne direttamente l’importo nel modello F24: o utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi (730 o modello Redditi) o oppure trasferisce a terzi il beneficio, tramite cessione del credito d’imposta o sconto in fattura;
2 viceversa, tutti i soggetti successivi (ivi compreso il fornitore che ha concesso lo “sconto”) non sfruttano mai il bonus in dichiarazione (attenzione, quindi, ai soggetti privi di partita Iva), per cui o lo compensano nel modello F24 o lo cedono a loro volta.
Ogni soggetto, tuttavia, segue lo stesso ritmo di utilizzo delle quote in cui si suddivide il bonus, tant’è vero che in piattaforma il credito si presenta già suddiviso in rate annuali, ciascuna con una propria scadenza.
Solo il primo beneficiario esercita una vera e propria opzione, da comunicare con il modello di cui al provvedimento del 3 febbraio 2022 (che ha sostituito quello dell’8 agosto 2020). Tutti i successivi passaggi – compreso quello dal fornitore alla banca, ad esempio – avvengono direttamente sulla piattaforma delle Entrate, con la conseguenza che, in tutte queste ipotesi, i termini di esercizio delle opzioni (16 marzo a regime, 29 aprile e 15 ottobre per il 2022) non hanno alcuna valenza, essendo collegati esclusivamente alla prima opzione. Le successive cessioni possono essere effettuate durante tutto l’anno, stando attenti a non cedere quote di credito già compensate in F24 o a non far “scadere” la quota annuale perché, analogamente alle rate di detrazione dell’originario beneficiario, il credito d’imposta non può né essere riportato “a nuovo” né essere richiesto a rimborso.
Il primo beneficiario del bonus interessato a trasferirlo (anche solo parzialmente) a terzi deve collegare la propria opzione al codice di intervento (uno dei 27 riportati nelle istruzioni del modello di comunicazione): la risposta ad interpello 279/2022 ha chiarito che interventi contraddistinti da codici differenti (anche se realizzati dal medesimo fornitore) possono essere oggetto di comportamenti differenti da parte del beneficiario. Stessa libertà si ha, per la circolare 19/E/2022, con riferimento a Sal differenti del medesimo intervento.
Nei passaggi successivi al primo, per le opzioni comunicate dal beneficiario a decorrere dal 1° maggio 2022, il credito può essere frazionato per annualità, ma non all’interno della medesima quota annuale. Si può, quindi, cedere la quota 2022 a un soggetto e quella 2023 ad un altro, oppure utilizzare quest’ultima in compensazione, e così via.

