La conversione in legge del decreto Agosto (104/2020) ha confermato la conveniente rivalutazione dei beni d’impresa, estendendola alle società che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (14 ottobre 2020). Conseguentemente, per una società con esercizio 1° luglio 2019-30 giugno 2020 si potrà effettuare la rivalutazione nel bilancio relativo a tale esercizio, a condizione che:

la sua approvazione in assemblea intervenga successivamente alla data del 14 ottobre;

i beni e le partecipazioni che si intende rivalutare risultino già dal bilancio dell’esercizio precedente.

La norma va valutata con favore: senza questa estensione, la rivalutazione avrebbe potuto essere eseguita solo nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 con riferimento ai beni risultanti nel bilancio precedente. Per cui, nella situazione appena descritta si sarebbe slittati di oltre un anno.

Tuttavia, questa modifica non fa che mettere ancora più in evidenza la sperequazione che si crea nei confronti di altre situazioni, che vengono estremamente penalizzate. Si tratta:

delle imprese con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno rivalutato i beni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 in applicazione dell’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 160/2019;

delle imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare e che hanno approvato il bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 anteriormente alla conversione del decreto Agosto (si pensi ad una società che ha chiuso l’esercizio lo scorso 28 febbraio) rivalutando i beni in base alla legge di Bilancio 2020.

La rivalutazione opzionata da tali soggetti – ignari che entro pochi mesi sarebbe stata prevista la nuova e ben più conveniente misura - presentava le seguenti differenze:

non poteva, secondo l’Agenzia, essere realizzata solo a livello civilistico;

comportava una imposta sostitutiva sulla rivalutazione operata pari al 12% per i beni ammortizzabili ed al 10% per i beni non ammortizzabili;

il maggior valore era fiscalmente riconosciuto (ad esempio, al fine degli ammortamenti) solo dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata operata;

obbligava a seguire il criterio delle “categorie omogenee”, assente nella rivalutazione del Dl Agosto.

Per tutti questi motivi, queste imprese - tante o poche che siano - andrebbero tutelate dal legislatore, perché al danno non si aggiunga la beffa. Un intervento appare indispensabile anche per evitare che si inneschino comportamenti poco ortodossi e potenzialmente forieri di contenziosi, quali:

1. approvare nuovamente il bilancio 2019 dopo la conversione in legge del Dl Agosto, eliminando la rivalutazione;

2. non compilare il previsto prospetto del quadro RQ del modello Redditi 2020, anche sulla base di quanto da sempre sostenuto da parte delle Entrate, ossia che «l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa è senz’altro perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva» (così, ad esempio, la circolare 14/E/2017);

3. chiedere a rimborso la sostitutiva versata o ipotizzare la correzione del codice tributo in F24.

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