In caso di operazioni intracomunitarie, l’uso della clausola «ex works», «franco fabbrica», per la consegna delle merci, solleva il cedente da qualsiasi onere successivo relativo alla prova dell’avvenuta consegna al cessionario, anche se quest’ultimo risultasse un soggetto fittizio. Così ha statutito la Ctp Milano (sentenza 2154/3/2019, presidente Bolognesi, relatore Chiametti) in un caso del tutto particolare, in quanto la clausola «ex works» prevede che la consegna della merce sia a esclusivo carico del cessionario intracomunitario, con ciò manlevando l’operatore nazionale dal provare che questa abbia effettivamente lasciato il territorio nazionale.
La normativa
La pronuncia dei giudici milanesi si basa sull’articolo 41, del Dl 331/1993, che disciplina le cessioni intracomunitarie. Queste si considerano non imponibili ai fini Iva nel territorio dello Stato quando riccorrono le seguenti condizioni:
● cedente e acquirente entrambi operatori economici;
● onerosità dell’operazione;
● acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni oggetto della cessione;
● effettivo trasferimento dei beni oggetto dell’operazione nel territorio di un altro Stato eurounitario.
La clausola
Ai fini del trasporto della merce al di fuori del territorio nazionale, gli operatori possono applicare la clausola Incoterms «ex works», secondo cui:
● il venditore si limita a preparare i beni oggetto di cessione nei suoi locali (fabbrica, magazzino, deposito, eccetera) o presso un luogo convenuto tra le parti, nonché a predisporre la documentazione utile al trasporto per la data concordata;
● l’acquirente provvede a organizzare concretamente il trasporto delle merci, con conseguente accollo di spese, rischi, oneri burocatrici e doganali, eccetera.
In altri termini, la spedizione dei beni avviene a cura e a rischio del cessionario. Nel caso di specie, i giudici milanesi hanno rilevato il corretto regime di non imponibilità Iva dell’operazione posta in essere, sussistendo tutti i requisiti e le condizioni richieste dall’articolo 41 citato in precedenza.
Difatti, sebbene l’operatore intracomunitario sia risultato essere fittizio al termine di una serie di articolate indagini condotte dal Fisco straniero, la spedizione della merce con la clausola «franco fabbrica», esclude in concreto che l’operatore nazionale debba “seguire” la merce per verificare che la stessa abbia lasciato il territorio del proprio Stato.
Ciò in quanto tale clausola, per propria natura, comporta il minimo di obbligazioni per il venditore e, quindi, dopo la consegna della documentazione e della merce allo spedizioniere incaricato dal cessionario, tutti i rischi relativi al trasporto passano dal venditore al compratore.
Con la conseguenza che, in una simile ipotesi, il venditore, può considerarsi libero da qualsiasi onere nel momento in cui abbia messo il cessionario nelle condizioni di poter procedere al trasferimento delle merci dal medesimo acquistate.

