Diritto

Collegio, sindaco o revisore: rebus della nomina per le Srl

Incertezze sull’obbligo da rispettare entro la data di approvazione dei bilanci

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di Simone Brancozzi

Salvo proroghe dell’ultimo momento, la nomina dell’organo di controllo o del revisore delle società a responsabilità limitata che supereranno i limiti dimensionali previsti dall’articolo 2477 del Codice civile, dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio 2022, come stabilito dal Dl 118/2021. Purtroppo, a causa della non chiarissima formulazione dell’articolo 2477, vi è ancora grande incertezza riguardo alla modalità di ottemperamento dell’obbligo di nomina.

A parere dei più, e in particolare di Assonime (circolare 3/2012), l’obbligo di nomina può essere adempiuto attraverso l’assegnazione dell’incarico alternativamente a:
O un collegio sindacale o un sindaco unico, con eventuale funzione di revisore (in assenza di indicazioni statutarie l’organo di controllo è monocratico);
O un revisore;
O un collegio sindacale o un sindaco unico e un revisore.

Infatti il primo comma dall’articolo 2477 recita: «L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo».

L’interpretazione esposta è avvalorata anche dalla recente introduzione, ad opera del Codice della crisi di impresa, del settimo comma dell’articolo 2477 che stabilisce che alla Srl si applica l’articolo 2409 del Codice civile anche se essa è priva di un organo di controllo. Sembrerebbe quindi che il legislatore abbia da una parte voluto riconoscere espressamente che una Srl possa essere anche priva dell’organo di controllo e dall’altra abbia deciso, in caso di assenza, di demandare alla compagine sociale la vigilanza sull’operato degli amministratori, prevedendo che i soci che rappresentano un decimo del capitale sociale possono adire al Tribunale denunciando gli amministratori per atti compiuti in violazione dei loro doveri e/o gravi irregolarità nella gestione.

Non tutti, tuttavia, sono d’accordo. Le difficoltà nascono quando si vanno a considerare le diverse funzioni che la legge assegna all’organo di controllo o al revisore. Per effetto delle statuizioni del Dlgs 39/2010 (Testo unico della revisione) risulta infatti impossibile ipotizzare che, in caso di nomina solo del revisore, questi svolga anche l’attività di controllo sulla legalità (si veda anche il documento di ricerca Assirevi n. 247) con la conseguenza che, in tal caso, la società rimarrebbe priva dell’attività di vigilanza. Una siffatta previsione non risulterebbe priva di criticità anche se va considerato che, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa, il revisore è comunque tenuto ad accertare l’esistenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa oltre che l’esistenza del postulato della continuità aziendale.

Nel documento «Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai approvati nel 2012» si sostiene che «al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 2477 Cc le srl sono soggette tanto al controllo di legalità (articolo 2403 Cc) quanto alla revisione dei conti (articolo 14 del Dlgs 39/2010)», così parificando sostanzialmente la Srl alla Spa.

Tale interpretazione è sorretta, a parere del Comitato, dalla previsione contenuta nel sesto comma dell’articolo 2477 del Codice civile, nella parte in cui la norma attribuisce al Tribunale il potere di nomina dell’organo di controllo o del revisore nel caso di inerzia dei soci. Se fosse vero che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore è alternativo, il Tribunale sarebbe chiamato a effettuare una scelta di merito contravvenendo alla libertà della natura negoziale del contratto societario. Vi è anche chi ha fatto notare che il comma 1 dell’articolo 13 del Dlgs 39/2010 contempla espressamente che l’assemblea conferisca l’incarico di revisione legale su proposta motivata dell’organo di controllo, prevedendo implicitamente che, laddove si intenda procedere alla nomina di un revisore sia necessaria, ex ante, la nomina di un organo di controllo.

Secondo alcuni, quindi, la nomina dell’organo di controllo e del revisore non sarebbe alternativa ma concorrente.

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