Adempimenti

Dal 2021 corrispettivi documentabili con App e sistemi evoluti di incasso

Le implicazioni del provvedimento direttoriale 181301/2020 sulle commissioni per il Pos

Favorire l’utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento da parte dei consumatori finali attraverso il riconoscimento di un credito di imposta agli esercenti imprese, arti e professioni anche in previsione dell’avvio, ad oggi fissato al prossimo 1° luglio 2020, della lotteria degli scontrini (per la quale non è da escludere, comunque, una proroga) : chi paga infatti con moneta elettronica, per esempio, bancomat, carta di credito o carta di debito, partecipa non solo alle estrazioni “ordinarie” ma anche a quelle “zero contanti”, raddoppiando di fatto le possibilità di vincita e garantendo la partecipazione anche all’esercente.

Di tutta evidenza quindi come, inevitabilmente, dovrebbe perciò crescere la percentuale di pagamenti effettuati elettronicamente derivante proprio dall’interesse a partecipare alla lotteria, senza dimenticare come con la stessa decorrenza del prossimo 1° luglio 2020 sarà ridotta a 1.999,99 euro la soglia per l’utilizzo del contante, destinata a raggiungere poi il limite dei 999,999 euro dal 1° gennaio 2022.

Il riconoscimento del credito di imposta nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti tracciabili di pagamento, secondo quanto disposto dall’articolo 22 del decreto-legge fiscale, collegato alla manovra 2020, n. 124 del 2019 e secondo le modalità, i termini ed il contenuto delle comunicazioni definiti dal provvedimento direttoriale n. 181301 del 29 aprile 2020, appare anche funzionale a garantire, limitando ovvero diminuendo gli oneri finanziari in capo agli operatori, la disciplina relativa alle certificazioni fiscali ritraibili dai pagamenti elettronici contenuta all’articolo 21 del decreto-legge fiscale.

Da un lato, intervenendo nel CAD – Codice

dell’Amministrazione Digitale, è previsto come la piattaforma tecnologica PagoPA potrà essere utilizzata, secondo modalità dettate da un apposito Dpcm in attesa di adozione, anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Inoltre, e in questo sono ravvisabili l’importanza ed i benefici derivanti dal riconoscimento del credito di imposta, dal 1° gennaio 2021 gli esercenti commercio al minuto potranno documentare i corrispettivi, non solo utilizzando registratori telematici, ma anche con sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, laddove consentano la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri potranno essere così assolti: al riguardo, si è in attesa della prossima adozione del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate con cui saranno definite informazioni da trasmettere, regole tecniche, termini per la trasmissione telematica e caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso. Anche questa misura porterà, a regime, ad un incremento delle transazioni effettuate con strumenti tracciabili.

Va ricordato, inoltre, come agli esercenti impianti di distribuzione di carburante spetta, dal 1° luglio 2018, un credito d’imposta, riconosciuto dalla legge n. 25 del 2017 (Bilancio 2018) pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante unicamente carte di credito utilizzate non solo da consumatori finali (come per il credito di imposta del 30 per cento) ma anche da imprese e professionisti. Non sussiste tuttavia per tale ultimo credito di imposta analogo obbligo di comunicazione delle commissioni addebitate da parte degli operatori finanziari.

Comunicazione delle commissioni
Il provvedimento direttoriale dello scorso 29 aprile 2020 impone agli operatori dei sistemi di pagamento tracciabili di comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, l’importo delle commissioni addebitate agli esercenti, con ricavi o compensi del periodo di imposta precedente inferiori a 400.000 euro, relativamente a operazioni di pagamento effettuate con strumenti tracciabili da consumatori finali. Il tutto con la finalità di monitoraggio e controllo da parte dell’amministrazione finanziaria della spettanza del credito di imposta, maturato ed utilizzato esclusivamente in compensazione, da parte degli esercenti in misura pari al 30% delle stesse commissioni sopportate. Gli esercenti beneficiari del credito sono inoltre tenuti a conservare per 10 anni la relativa documentazione.

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