I quesiti sono stati formulati dai partecipanti nel corso dell'ultimo incontro di Master Telefisco.
1. Sfruttamento della manodopera: come strutturare la qualifica del fornitore?
I provvedimenti di amministrazione giudiziaria ex art. 34 del Codice antimafia che hanno colpito noti marchi hanno mostrato l'inefficacia di Modelli 231 affidati a soli codici etici e ad audit documentali formali. Come deve essere ridisegnata la procedura di qualifica e due diligence dei fornitori nella Parte speciale del Modello, così da ridurre la rimproverabilità dell'ente committente?
L'acquisizione puramente cartolare di DURC, visure o autocertificazioni non è idonea a escludere la colpa di organizzazione ove l'ente ometta di verificare la reale capacità imprenditoriale del fornitore. La procedura deve quindi prevedere un'istruttoria tecnica ed economico-finanziaria, articolata nei passaggi seguenti:
- Verifica della congruenza industriale. Prima dell'inserimento nell'Albo fornitori, la funzione Acquisti deve acquisire una scheda tecnica con il numero medio di dipendenti in organico (da flussi Uniemens o dalle dichiarazioni dell'anno precedente), l'elenco dei macchinari e delle attrezzature di proprietà o in uso e la superficie dello stabilimento produttivo. Tale consistenza va confrontata con il volume della commessa: l'assenza di una struttura proporzionata all'ordine è l'indice rivelatore di un subappalto non autorizzato a cooperative od opifici terzi che comprimono i costi sfruttando la manodopera.
- Analisi di sostenibilità dei prezzi. Il Modello deve imporre un controllo di congruità economica sulle offerte: prezzi manifestamente inferiori ai costi medi della manodopera fissati dai contratti collettivi nazionali di categoria devono attivare una istruttoria rafforzata, con richiesta di giustificativi e autorizzazione motivata a livello gerarchico adeguato.
- Certificazioni qualificate come filtro d'accesso. Va favorito il ricorso a fornitori dotati di sistemi di gestione certificati (ad esempio ISO 45001), integrando nel rating di qualificazione il Rating di legalità dell'impresa terza.
- Patto di filiera e divieto di subappalto. I contratti devono contenere il divieto di subappalto o sub-fornitura senza previa autorizzazione scritta del committente; ogni subappaltatore ammesso va sottoposto al medesimo processo di qualifica reputazionale a cascata.
2. Segregazione delle funzioni e mansionario reale negli acquisti
La separazione dei ruoli è principio cardine del sistema dei controlli interni. In che modo il Modello deve procedimentalizzare la segregazione delle mansioni e l'impiego del mansionario reale nell’acquisto di beni e servizi?
Ove la configurazione dei sistemi informativi lo consenta, la segregazione dovrebbe essere tradotta in profili autorizzativi, workflow e blocchi coerenti con deleghe e limiti di spesa; nelle realtà meno strutturate, devono essere previsti controlli compensativi, autorizzazioni indipendenti e verifiche successive documentate.
L'organizzazione dei processi di acquisto può strutturarsi sulla seguente tripartizione funzionale:
- Iniziazione del bisogno (richiedente). Chi avanza la richiesta di acquisto deve essere distinto, sul piano gerarchico e funzionale, da chi conduce la trattativa e seleziona il fornitore.
- Selezione e negoziazione (buyer). La funzione preposta negozia le condizioni sulla base dell'Albo fornitori qualificato, nel rispetto delle regole di tracciabilità e trasparenza.
- Autorizzazione e pagamento (approvatore/finance). L'ordine di acquisto è autorizzato da soggetto munito di idonei poteri di firma, coerenti con i limiti di spesa del sistema di deleghe, che non può coincidere con il richiedente né con il buyer.
Il gestionale deve inoltre imporre il triplo riscontro prima di ogni pagamento, ovvero la verifica di corrispondenza tra
Il "triplo riscontro" appena richiamato, ovviamente, va adattato al tipo di acquisto, sicché
- nel caso di acquisto di beni, lo stesso riguarderà, effettivamente, ordine, DDT/verbale ricezione e fattura;
- nel caso di servizi continuativi il controllo avrà ad oggetto: ordine/contratto, attestazione di regolare esecuzione, fattura;
- per le prestazioni professionali: incarico, evidenza dell’attività svolta, validazione del responsabile, fattura.
Per gli affidamenti d'urgenza o in deroga alle previste procedure, il Modello dovrebbe inoltre prevedere una motivazione scritta obbligatoria del richiedente, con le ragioni tecniche dell'eccezione. Le deroghe dovrebbero quindi essere registrate in un apposito tracciato e oggetto di flusso periodico verso l'OdV, con comunicazione a evento limitata alle anomalie rilevanti per importo, ripetitività, controparte, assenza di adeguata giustificazione o indicatori di rischio.
3. Sistemi di IA e ruolo dell’OdV
A seguito dell'introduzione di sistemi di IA, fin dove può spingersi la vigilanza dell’OdV senza trasformarsi in un controllo tecnico o gestionale sugli output algoritmici, e quali competenze e flussi informativi sono richiesti?
L'introduzione dell'IA non modifica il perimetro di fondo della funzione OdV: ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001, esso vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento.
L'Organismo non deve, in particolare, trasformarsi in un certificatore tecnico dei sistemi, né assumere decisioni gestionali sull'adozione dello strumento o sull'approvazione dei singoli output: la sua verifica attiene all'adeguatezza e all'effettività dell'assetto organizzativo che governa l'impiego dell'IA, non alla tecnologia in sé.
L'OdV, pertanto, dovrebbe verificare che l'ente abbia censito i casi d'uso dell'IA, li abbia ricondotti ai processi sensibili e alle aree 231, abbia previsto protocolli proporzionati e riceva flussi informativi sufficienti; segnala carenze, sollecita aggiornamenti e documenta la propria attività, senza sostituirsi alle funzioni operative.
Non è quindi necessario che l'Organismo sia composto da tecnici dell'IA, ma occorre che disponga (al proprio interno o mediante consulenze) delle competenze minime per comprendere i casi d'uso, leggere i flussi, valutarne la sufficienza documentale e dialogare con IT, legal, compliance, risk management, DPO e internal audit.
Con riferimento, invece, ai necessari flussi informativi, andrebbero assicurati almeno:
- l'inventario aggiornato dei sistemi e dei casi d'uso rilevanti;
- l'autorizzazione di nuovi strumenti nei processi sensibili;
- gli incidenti, le anomalie e i blocchi operativi;
- gli esiti di test e validazioni e l'andamento delle decisioni in deroga;
- gli audit sui fornitori;
- le violazioni della policy; le modifiche significative a modelli, dati o soglie.
Per i sistemi ad alto rischio, l'OdV dovrebbe ricevere flussi periodici con frequenza coerente con il livello di rischio e comunque adeguata a intercettare tempestivamente anomalie, modifiche significative e incidenti; gli eventi rilevanti devono essere oggetto di flusso a evento.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'OdV deve poter esaminare, su processi selezionati, ad esempio, se una comunicazione sociale predisposta con supporto generativo sia stata sottoposta a revisione qualificata, e se ne sono conservate versioni intermedie con le approvazioni.
4. Lo shadow AI nei Modelli organizzativi
Nell'aggiornamento del Modello come va gestito e neutralizzato lo shadow AI?
Lo shadow AI (ovvero l'impiego non autorizzato e non censito di strumenti di IA da parte del personale, come il caricamento di dati industriali riservati su modelli linguistici commerciali privi di licenza enterprise, per analisi o redazione di bozze/sintesi) rappresenta un indicatore di rischio che richiede una verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione dei presidi organizzativi, procedurali, formativi e tecnologici. Esso può concorrere a evidenziare una carenza organizzativa, soprattutto quando sia diffuso, tollerato, prevedibile o non intercettato nonostante segnali di anomalia.
Per dimostrare l'effettività del Modello rispetto ai rischi-reato connessi all'IA (ad oggi: reati societari e manipolazione del mercato), è possibile seguire una sequenza conforme allo standard UNI CEI ISO/IEC 42001:2024 e ai profili professionali di cui alla UNI 11621-8:2026, ovvero:
- Istituzione dell'AI Register. Censire tutti i sistemi di IA in uso o integrati nei software in licenza, classificando i casi d'uso per livello di rischio secondo l'AI Act, con attenzione ai sistemi ad alto rischio dell'Allegato III.
- Protocolli di sorveglianza umana. Regolamentare e documentare i criteri di accettazione dei risultati algoritmici e la gestione delle decisioni in deroga, che costituiscono la prova tangibile di un controllo effettivo dell'uomo sulla macchina.
- Blocco tecnologico dello shadow AI. Adottare policy supportate da filtri informatici che inibiscano l'uso di piattaforme non autorizzate o prive di tutele contrattuali sulla riservatezza dei dati immessi. In merito, è utile evidenziare che l’“addestramento disabilitato”, pur essendo un requisito contrattuale/tecnico potenzialmente opportuno, non rende, da solo, una piattaforma sicura o idonea per qualsiasi trattamento. Si rendono sempre necessarie verifiche su condizioni contrattuali, configurazioni, localizzazione del trattamento, basi giuridiche, misure di sicurezza, gestione degli account e autorizzazioni interne.
- Flussi informativi verso l'OdV. L'OdV deve ricevere report periodici sull'esito della validazione degli output, le segnalazioni di anomalie rilevate nel monitoraggio successivo all'immissione e gli esiti degli audit sui fornitori di componenti IA.
5. Trade compliance e sanzioni internazionali
Con l'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni colpiscono chi viola o elude le misure restrittive dell'Unione europea, fino a parametrare la sanzione sul fatturato globale annuo dell'ente. Come si progetta un sistema di prevenzione integrato lungo la supply chain internazionale?
La riforma impone anzitutto di evitare una lettura meramente "doganale" o limitata all'export. I reati richiamati dall'art. 25-octies.2 possono riguardare l'offerta o il trasferimento di beni, servizi e risorse economiche a soggetti designati, l'omesso congelamento, l'elusione delle misure, le violazioni delle autorizzazioni e gli obblighi informativi; il rischio può quindi attraversare vendite, acquisti, pagamenti, servizi, software e rapporti con controparti italiane o estere.
Il primo intervento è un risk assessment specifico, integrato nella mappatura 231, che identifichi processi esposti, unità organizzative coinvolte, categorie di controparti, paesi, beni, servizi, canali commerciali, intermediari, pagatori e beneficiari finali, nonché presidi già esistenti e relative lacune.
Su questa base, l'ente dovrebbe:
La verifica della controparte deve essere condotta secondo un approccio basato sul rischio ed estendersi ai titolari effettivi, ai soggetti controllanti, agli intermediari, ai pagatori, ai beneficiari e ai destinatari finali. Tale attività deve essere effettuata sia nella fase di instaurazione del rapporto sia durante il suo svolgimento, assicurando il tempestivo aggiornamento delle verifiche in presenza di modifiche delle liste di riferimento, variazioni degli assetti proprietari o della destinazione, nonché al ricorrere di ulteriori elementi o indicatori di anomalia.
Nei rapporti a rischio, la procedura deve prevedere la verifica dell'end-user e dell'end-use (utilizzatore finale e destinazione d'uso), della coerenza tra attività del cliente, natura del bene o servizio, paese di stabilimento, destinazione e utilizzazione finale. Particolare attenzione va dedicata ai trasferimenti intangibili, come software, know-how, assistenza tecnica e servizi digitali, nonché alle triangolazioni e ai pagamenti effettuati da o a soggetti diversi dalla controparte validata.
Un indicatore di anomalia (ovvero una c.d. "red flag") deve attivare sospensione tecnica dell'operazione, istruttoria documentata, verifica dell'eventuale disciplina autorizzatoria e decisione della funzione munita dei poteri necessari.
I contratti devono essere integrati con clausole di compliance sanzionatoria: dichiarazioni su status della controparte e UBO (Ultimate Beneficial Owner, ovvero titolare effettivo), obblighi di aggiornamento, divieti di riesportazione, subfornitura o trasferimento in violazione di misure UE, cooperazione documentale, audit proporzionati e rimedi contrattuali graduati. Le clausole non sostituiscono i controlli interni, ma rafforzano la dimostrabilità della due diligence e disciplinano la gestione del rapporto quando emergano impedimenti o anomalie.
Il Modello deve essere aggiornato nella Parte generale e, secondo la sua struttura, nella Parte speciale o nella mappatura dei processi sensibili; vanno inoltre adeguati formazione, sistema disciplinare, procedura whistleblowing e flussi informativi.
L'OdV, come previsto, non interviene direttamente nella gestione delle attività di verifica, blocco o autorizzazione delle operazioni, ma svolge un'attività di vigilanza sull'adeguatezza e sull'effettiva attuazione dei presidi adottati. A tal fine, esamina i flussi informativi relativi, tra l'altro, alle anomalie riscontrate, alle operazioni sospese, alle eventuali eccezioni, agli esiti delle attività di audit e alle conseguenti azioni correttive, riferendo agli organi sociali competenti in merito alle criticità di maggiore rilievo emerse nello svolgimento della propria attività.
Master Telefisco è il percorso continuativo di aggiornamento e approfondimento in materia tributaria del Sole 24 ORE.
Gli incontri si tengono con cadenza settimanale in diretta sulla piattaforma digitale de Il Sole 24 ORE Professionale (ogni mercoledì dalle 15 alle 17) con possibilità di visionarli in differita.
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