Imposte

Comunicazione all’Enea, i giudici di merito smentiscono la Cassazione

La Cgt di secondo grado della Lombardia prende le distanze dalle pronunce dei giudici di legittimità: in caso di invio tardivo non si perde l’agevolazione

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di Massimo Romeo

Sulla tardiva comunicazione all’Enea i giudici di merito (Cgt di secondo grado della Lombardia, sentenza 1125 del 24 marzo 2023) prendono le distanze dalla Cassazione.

Le norme

La finanziaria 2007 prevedeva la possibilità per i contribuenti di detrarre dall’imposta lorda una quota delle spese documentate e relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Tra gli obblighi previsti, il Dm 19 febbraio 2007 introduceva ulteriori adempimenti, per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, ovvero la trasmissione all’Enea entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il relativo sito internet, dei dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica ovvero dell’attestato di qualificazione energetica unitamente alla scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Il Mise, con nota del 2019 (prot. n. 3797), riteneva che la trasmissione all’Enea, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione

La giurisprudenza prevalente

La giurisprudenza prevalente, sia prima che dopo il parere del Mise, non attribuiva natura sostanziale ma meramente formale alla tardiva comunicazione all’Enea, non in grado, quindi, di inficiarne il relativo diritto alla detrazione (Cgt II Lombardia n. 4318/2022). Tale giurisprudenza maggioritaria ha osservato che la decadenza dal beneficio deve essere espressamente prevista dalla legge e che l’invio della documentazione all’Enea non riveste il contenuto di vaglio o controllo ma di una mera comunicazione formale a cui può venire solo applicata una sanzione in misura fissa per l’omesso irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

La Cassazione più recente

In controtendenza con l’indirizzo prevalente della giurisprudenza territoriale, la Cassazione (ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022) ha richiamato i principi di tassatività delle disposizioni agevolative, di stretta interpretazione, nonché di certezza del diritto e di capacità contributiva. Secondo i giudici di legittimità, l’omessa comunicazione preventiva all’Enea entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.

La Cgt Lombardia

I giudici tributari della Cgt II Lombardia, sentenza n. 1125 del 24 marzo 2023, pur consapevoli della suddetta pronuncia della Suprema Corte, non ne condividono l’assunto e decidono di rimanere nel solco della prevalente giurisprudenza di merito orientata nel senso opposto, in attesa di una pronuncia nomofilattica. Secondo la Corte lombarda, il mero ritardo nella comunicazione all’Enea nel termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, non determina la decadenza dal diritto alla detrazione, non essendo previsto dalla legge come termine perentorio: «si tratta di un adempimento formale e non sostanziale che giustifica, al più, una sanzione, ma non la perdita dell’agevolazione».

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