01 giugno
Comunicazione liquidazioni periodiche Iva (Lipe)
Termine ultimo per la comunicazione liquidazioni periodiche Iva (Lipe).
Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi dell'imposta sul valore Aggiunto (Iva).
Per i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2026.
Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i contribuenti in regime forfetario).
Con il Provvedimento agenzia delle Entrate 14 marzo 2024, n. 125654, vengono modificate le informazioni da inserire nella comunicazione dei dati delle Lipe, recependo le disposizioni contenute nell’articolo 9, Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 che ha fissato in 100 euro (in luogo di quella precedente di 25,82 euro) la soglia minima per il versamento dell’Iva periodica (articolo 1, comma 4, Dpr 100/1998; articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 542/1999). Di seguito trovate alcune modifiche, come:
a) la sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;
b) la nuova dicitura del rigo VP10 con «Versamenti auto F24 elementi identificativi»;
c) la descrizione del rigo VP10 (versamenti auto Ue) relativa all’imposta sulle prime cessioni interne di auto acquistate in ambito Ue, che è sostituita con «Versamenti auto F24 elementi identificativi» (Dl 262/2006);
d) l’eliminazione nel paragrafo «Eventi eccezionali» delle istruzioni, codice 2, destinato alle federazioni, associazioni e società sportive, legittimate alla sospensione dei versamenti in base alle disposizioni normative adottate a seguito di calamità o eventi eccezionali.
Il modello denominato «Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva» va presentato, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Trimestrale
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 11
DLgs del 05-11-2024, n. 173 - Allegato 1 36
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è punita con la sanzione amministrativa che va da 500 a 2.000 euro.
Se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza tali importi sono ridotti alla metà (da 250 a 1.000 euro) oppure se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
È comunque sempre possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 Dlgs 472/1997 (che verrà a sua volta replicato dall’articolo 14 del Dlgs 173/2024, con applicazione dal 1° gennaio 2027) per sanare eventuali irregolarità relative alle dichiarazioni periodiche.


