Con l’aggiornamento del modello per la comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori comunicato il 6 maggio dall’agenzia delle Entrate è tutto pronto per la richiesta del bonus tessile.
La comunicazione, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, va inviata con modalità telematiche dal contribuente o dall’incaricato della trasmissione telematica, da martedì 10 maggio al 10 giugno.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali eccedenti rispetto la media del medesimo valore registrato nei tre precedenti periodi d’imposta. A tal fine il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati nella media.
I controlli verranno effettuati sulla base dei bilanci per le società con bilancio certificato mentre le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.
Il decreto del Mise 27 luglio 2021 ha individuato l’elenco dei codici Ateco dei possibili beneficiari del bonus operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.
Da ultimo, il Dl 4/2022 (decreto Sostegni ter) ha aumentato la dotazione a disposizione per il 2022 da 150 a 250 milioni di euro e ha esteso il credito d’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007:
47.51 – Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati,
47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati,
47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati.
L’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun richiedente sarà determinato solo a posteriori in funzione dell’ammontare richiesto ricordando che nella precedente tornata era pari al 64,2944% del credito indicato nell’istanza.
Il tax credit è riconosciuto nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary framework ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (anno 2022 per i soggetti solari).

