02 febbraio
Comunicazione delle spese sanitarie al Sistema Ts
Termine ultimo per la comunicazione al Sistema Ts delle spese sanitarie.
Sono tenuti i seguenti soggetti: Aziende sanitarie locali (Asl); aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al Ssn; iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; iscritti agli Albi professionali degli psicologi; iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i; iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie).
Scade oggi il termine per effettuare l'invio telematico, tramite il Sistema tessera sanitaria (Sts), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2025 per la predisposizione del modello 730/Redditi 2026 persone fisiche precompilato, da parte dei medici e odontoiatri, farmacie pubbliche e private, Aziende sanitarie locali (Asl), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al Ssn, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari radiologia medica, ottici, veterinari, esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie).
Invece, le spese veterinarie 2025 dovranno essere inviate entro il 16 marzo 2026.
N.B. Con il Dm 29 ottobre 2025, è previsto che, a partire dal 2025:
- la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie è effettuata a cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello relativo ai medesimi oneri;
- il STS mette a disposizione dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente gli strumenti per consultare i dettagli delle spese sanitarie del contribuente e dei suoi familiari fiscalmente a carico, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi oggetto del controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter, Dpr 600/1973;
- l'Allegato B del Dm 19 ottobre 2020 è sostituito dall'Allegato del decreto in esame, che disciplina il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Amministrazione finanziaria ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi.
Annuale
DLgs del 08-01-2024, n. 1 - Articolo 12
Agenzia Entrate, PRV del 16-12-2022, n. 465446 - Articolo
Min. Economia e Finanze, DM del 28-11-2022 - Articolo 1


