Con la risposta n. 37 di ieri l'agenzia delle Entrate ha fornito una qualificazione puntuale, sia ai fini Iva che delle imposte dirette, per le somme corrisposte agli autoconsumatori collettivi e alle comunità energetiche, quali configurazioni sperimentali di soggetti attivi, individuate dal decreto milleproroghe del 2019.
A questi soggetti vengono corrisposte: la tariffa incentivante, quale tariffa premio sull'energia condivisa; una somma a titolo di ristoro delle componenti tariffarie, non applicabili all'energia condivisa in quanto istantaneamente autoconsumata; e un corrispettivo per la vendita dell'energia, nel caso in cui venga deciso di venderla.
L'Agenzia ha qualificato ai fini Iva queste somme come contributi a fondo perduto, quindi fuori dal campo di applicazione dell'imposta, anche con riferimento ai corrispettivi, ciò in quanto, come chiarito dal decreto Rilancio, l'attività di entrambi i soggetti non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. Chiaramente, se il referente del gruppo di autoconsumo è un produttore di energia elettrica che svolge attività di impresa, l'energia venduta si assume ceduta nell'ambito dell'attività commerciale e le somme erogate a titolo di corrispettivo saranno assoggettate ad Iva, restando fuori campo la tariffa premio incentivante e il ristoro delle componenti tariffarie.
Quanto ai profili reddituali, le somme corrisposte sono così distinte: la tariffa premio e le componenti tariffarie non assumono rilevanza reddituale, mentre il corrispettivo è fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso.

