La rassegna della Cassazione in tema di Transfer pricing evidenzia che si tratta di operazioni reali con scambio di beni e servizi a prezzi differenti da quelli che sarebbero stati praticati tra soggetti indipendenti in libera concorrenza. Trattandosi di negozi traslativi reali ed efficaci, è esclusa la dichiarazione fraudolenta (articolo 3 dlgs 74/2000). Il problema, secondo la rassegna, si sposta sull’eventuale applicabilità della dichiarazione infedele (articolo 4), nel caso in cui la violazione...

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