Il concordato preventivo di una holding basato su un piano che si limiti a prevedere la dismissione ordinata delle partecipazioni e lo smantellamento progressivo della propria struttura, non può definirsi in continuità. Lo si desume dalla lettura dell’ordinanza n. 8365 della Corte di cassazione, del 30 marzo scorso, secondo la quale queste attività non costituiscono realizzazione dell’oggetto sociale di una holding di partecipazioni cosicché il piano deve qualificarsi liquidatorio, con tutte le conseguenze...
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