Sul conferimento di partecipazioni l’Agenzia ha talvolta espresso posizioni di sfavore che meriterebbero un progressivo ripensamento.

Nella risposta 215 del 26 aprile 2022, ad esempio, si precisa che se all’esito del conferimento mancasse, in capo alla holding, «lo sfruttamento economicamente vantaggioso delle risorse provenienti (anche) dai dividendi della conferita, potrebbe configurarsi una fattispecie abusiva», spingendosi a ravvisare un aggiramento dell’articolo 27, comma 1, del Dpr 600/73. Tale passaggio lascia perplessi. In primo luogo, perché non è tecnicamente vero che il possesso indiretto della partecipazione determina l’aggiramento del regime di tassazione dei dividendi per le persone fisiche, ma semmai aggiunge un ulteriore livello di prelievo in capo alla stessa holding mantenendo comunque ferma la tassazione della persona fisica al momento dell’effettiva distribuzione, secondo un principio che sembrava riconosciuto nella risposta 199/2021. In secondo luogo, perché anche la scelta di conservare la liquidità senza investirla in attesa di opportunità adeguate rappresenta un atto di gestione e diligente amministrazione “imprenditoriale” del patrimonio aziendale e finanziario. L’eventuale inattività delle holding peraltro è già disincentivata dalla disciplina delle “società di comodo”.

Altrettanti dubbi solleva la risposta 451 del 9 settembre 2022. La richiesta dell’istante riguarda la rilevanza o meno delle partecipazioni indirette detenute in consorzi, società consortili e società cooperative in riferimento al requisito ex articolo 177, comma 2-bis, lettera b, del Tuir. L’Agenzia ammette l’irrilevanza dei consorzi e al contrario decreta la rilevanza delle società consortili e cooperative, basandosi sul tenore letterale della norma (il riferimento alle «partecipazioni in società»). Tale impostazione ignora che le partecipazioni a società consortili e cooperative non rappresentano “partecipazioni di minoranza” in senso tecnico da cui possano derivare dividendi e/o capital gain, quanto lo strumento naturale per aderire a reti di imprese funzionali allo svolgimento dell’attività tipica di taluni settori imprenditoriali.

Inoltre, non è ancora chiuso il dibattito alimentato dalla risposta a interpello 869 del 29 dicembre 2021 sulla definizione di holding ai fini dell’articolo 177. Secondo l’Agenzia occorre guardare al rapporto tra il valore delle partecipazioni detenute e il valore complessivo delle attività a valori correnti alla data di efficacia del conferimento. Tale criterio rappresenta un costo non marginale, implicando il ricorso a complesse perizie di stima, ma anche una seria incognita nel caso di successiva contestazione dei valori (comunque caratterizzati da un certo grado di soggettività) espressi in perizia e sulla conseguente permanenza della neutralità fiscale indotta dell’operazione. Peraltro, esiste già una definizione di holding: all’articolo 162-bis del Tuir.

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