Piano di regolarizzazione, rateizzazioni, versamenti e Pec. L’ultimo pacchetto di Faq appena pubblicato dalla Commissione nazionale casse edili (Cnce) analizza, dopo l’avvio della procedura di alert, il caso di un cantiere che non risulti congruo. E che, quindi, non possa accedere ai bonus casa.

Il Durc di congruità va chiesto nei cantieri privati sopra i 70mila euro dal committente all’impresa prima del saldo finale. In base al sistema di alert (un sistema di comunicazioni e avvisi automatici scattato il primo marzo scorso), per i lavori di durata superiore a 30 giorni, venti giorni prima della fine lavori viene inviata una Pec all’impresa affidataria per informarla che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio dell’attestazione.

Cosa succede, però, nel caso in cui il cantiere non risulti congruo al temine dei lavori e non venga nemmeno richiesta l’attestazione di congruità? In base alle indicazioni della Cnce, il primo giorno utile del secondo mese successivo alla chiusura del cantiere il sistema genera in automatico la pratica di attestazione di congruità per la Cassa, insieme a un piano di regolarizzazione. Questi elementi faranno parte di un invito a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, che sarà spedito via Pec all’impresa.

L’impresa affidataria, a questo punto, potrà mettersi in regola, pagando quanto previsto nel piano di regolarizzazione. Nello specifico, il piano potrà prevedere il versamento dei contributi per l’importo corrispondente alla manodopera che risulti dalle denunce regolarmente presentate, ma non coperte da pagamenti: in questo modo sarà riconosciuta la congruità. In alternativa, i versamenti potranno servire a coprire il costo del lavoro corrispondente dalla manodopera attesa in base alle tabelle che indicano le percentuali minime di incidenza della manodopera sul valore dell’opera.

C’è, ovviamente, la possibilità che l’impresa non effettui i pagamenti previsti dal piano di regolarizzazione nei termini indicati dalle comunicazioni di alert. A questo punto, sarà segnalata alla Banca dati nazionale delle imprese irregolari (Bni), con effetti negativi «sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line».

Per ottenere di nuovo un’attestazione di congruità, sarà necessario regolarizzare la propria posizione, attraverso il corretto adempimento «di tutti i versamenti previsti dal piano di regolarizzazione. I versamenti di cui alla fattispecie descritta, relativi al raggiungimento delle soglie di congruità, non potranno essere oggetto di piani di rateizzazione», dice infine un’altra Faq della Cnce.

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