1. In sintesi
Dal 17 gennaio 2025 entrano in vigore le nuove regole sui controlli doganali in materia valutaria come disciplinati dal Dlgs 211 dello scorso 10 dicembre (in G.U. 1 del 2 gennaio) con cui la normativa nazionale è stata adeguata, tra l’altro, alle disposizioni del regolamento (Ue) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione.
Le principali novità si caratterizzano per la finalità da un lato di rafforzare il sistema di controlli sui flussi di denaro contante per prevenire fenomeni come il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, e dall’altro di uniformare l’azione amministrativa su tutto il territorio nazionale, riducendo gli oneri burocratici per cittadini e imprese che si trovino a operare con flussi di denaro attraverso i confini dell’Unione Europea. Nel dettaglio, il decreto in commento dispone:
• l’aggiornamento delle definizioni ed in particolare l’ampliamento della definizione di “denaro contante” includendo, oltre al contante fisico, anche gli strumenti negoziabili al portatore e le nuove forme di pagamento anonime, come le carte prepagate non collegate a conti bancari, e l’aggiornamento del concetto di “oro da investimento”, affinché sia in linea con le nuove direttive europee;
• l’estensione dell’obbligo di dichiarazione non solo ai movimenti di denaro accompagnato pari o superiore a 10mila euro, ma anche a quei movimenti di denaro non accompagnato (ad esempio per invii tramite corrieri o spedizionieri);
• l’introduzione dell’istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante, al fine di consentire ulteriori indagini sulla sua provenienza, nel caso di sospetti legati ad attività illecite;
• l’inasprimento della disciplina sanzionatoria, prevedendo pene più severe in caso di violazione delle normative di riferimento;
• la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure nazionali ed europee, attraverso la predisposizione di un modello unico di dichiarazione per i flussi di denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione Europea e dai territori non appartenenti all’Unione.
Come chiarito infatti da agenzia delle Dogane e monopoli con la circolare 12 del 7 maggio 2024, nell’ottica di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, le disposizioni unionali e nazionali relative alle movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante” hanno istituito un solido sistema di controlli nei confronti delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’Unione/territorio nazionale, che recano con sé denaro contante di importo pari o superiore ai 10mila euro.
In particolare, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea (articolo 3 regolamento (Ue) 2018/1672) sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale (articolo 3 del Dlgs 195/2008) è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine.
La previsione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione nasce dall’esigenza di effettuare una rilevazione globale delle movimentazioni di capitali; l’infrazione amministrativa conseguente alla mera omissione della presentazione della dichiarazione si perfeziona a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo e/o penale correlati al trasferimento del contante. Illiceità che secondo le Dogane, nei casi in cui vi siano indizi di una possibile correlazione tra il denaro e le attività criminose contemplate dalla normativa di settore, possono riguardare anche casistiche relative a trasferimenti di somme inferiori alla soglia sopra indicata per i quali non è richiesta tale dichiarazione.
2. Le definizioni e gli adempimenti dichiarativi
La nuova definizione di denaro contante comprende quattro categorie di prodotti (valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzabili come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate), nonché una definizione di denaro in contante non accompagnato e di attività criminosa.
Nel dettaglio, sono state riformulate le seguenti definizioni:
• denaro contante: da intendersi come le banconote, le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
• strumenti negoziabili al portatore, e cioè gli strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller’s cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna;
• beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, intese come le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, secondo la definizione di cui all’allegato I del regolamento 2018/1672;
• carte prepagate: e cioè le carte non nominative che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;
• denaro contante non accompagnato, come il denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.
La presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine, a carico di chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro, viene integrata con un adempimento ad hoc per i trasferimenti di denaro contante non accompagnato in termini: tali trasferimenti, da e verso l’estero, effettuati con qualsiasi tipologia di spedizione, ovvero mediante plico postale o equivalente, qualora l’importo sia pari o superiore a 10mila euro, richiedono infatti al mittente o al destinatario o ad un rispettivo rappresentante l’obbligo di presentare una dichiarazione informativa all’Adm, da rendersi in conformità al modello di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (Ue) 2021/776 della Commissione dell’11 maggio 2021.
3. Il trattenimento temporaneo
L’agenzia delle Dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall’importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose.
Il trattenimento temporaneo è disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ad Adm e Guardia di Finanza, anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10mila euro.
Il provvedimento che dispone il trattenimento temporaneo deve indicare:
• autorità procedente;
• dati identificativi;
• indirizzo per le notifiche, anche all’estero;
• esatto ammontare della somma di denaro contante trattenuta;
• informazioni relative ai rimedi esperibili avverso il provvedimento (ricorso gerarchico);
• durata;
• adeguata descrizione delle circostanze specifiche che hanno giustificato il trattenimento.
Il trattenimento è disposto per il tempo strettamente necessario, e, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni, al fine di procedere, a cura della Guardia di finanza, all’individuazione degli elementi richiesti per l’applicazione della legge penale. In casi particolari, previa accurata valutazione della necessità e proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, è consentito prorogare la durata fino a un massimo di novanta giorni. Il provvedimento di proroga deve essere motivato ed indicare la durata dell’ulteriore trattenimento.
Contro il trattenimento temporaneo, può essere proposto ricorso gerarchico. All’esito dei riscontri di controllo ovvero alla scadenza dei termini di durata ovvero in caso di accoglimento del ricorso, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione dei soggetti di cui al comma 2, che ne possono chiedere la restituzione all’autorità procedente di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo di cui al medesimo comma 2.
Sono fatti salvi gli effetti dell’applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del decreto in esame. In caso di applicazione dell’articolo 7, il trattenimento temporaneo è disposto sulla somma residua.
4. L’inasprimento del trattamento sanzionatorio
Sono stati inoltre aumentati il minimo edittale sanzionatorio previsto. In dettaglio, per la violazione dell’obbligo di dichiarazione del denaro contante viene disposto che in caso di:
• omessa dichiarazione, la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo di 900 euro (in luogo degli attuali 300 euro) varia:
- dal 30 al 50 % (anziché dal 10 al 30 %) dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila euro se tale valore non è superiore a tale soglia;
- dal 50 al 70 % (anziché dal 30 al 50 %) dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila euro se tale ammontare è pari a un valore compreso tra 10 mila e 100 mila euro;
- dal 70 al 100 % dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila se tale valore è superiore a 100 mila euro. Il massimo della sanzione edittale in questo caso è pari a 1 milione di euro;
• trasmissione di informazioni inesatte o incomplete, nell’adempimento dichiarativo: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 500 euro:
- dal 15 al 25 % della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza non eccede i 10mila euro;
- dal 25 al 35 per cento della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è pari a un valore compreso tra 10mila euro e 30 mila euro;
- dal 50 al 70 % della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è pari a un valore compreso tra 30mila euro e 100 mila euro;
- dal 70 al 100 % della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100 mila euro. Anche per questa ipotesi, viene stabilito il massimo edittale in 1 milione euro.
Nella determinazione della sanzione, l’amministrazione procedente deve tenere conto dell’entità dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila euro, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.


