Il processo “sperimentale” da remoto per il civile, disciplinato da un emendamento all’articolo 221 del Dl Rilancio, non si applica al contenzioso tributario. Per esso, infatti, c’è l’articolo 135 che richiama il Dl 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario).
L’emendamento che ieri è stato approvato ha lo scopo di consolidare l’esperienza della video-udienza attuata nel civile nella fase dell’emergenza epidemiologica, conclusasi il 30 giugno scorso. Adesso si estende il termine “sperimentale” al 31 ottobre prossimo. Fino a quella data nel civile sarà possibile depositare telematicamente documenti, anche quelli introduttivi, e pagare il contributo unificato online.
Un discorso a parte merita lo svolgimento del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, dove l’emendamento approvato ammette il deposito telematico di atti e documenti, con l’assolvimento via web dell’obbligo di pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie. Si tratta, in particolare, del comma 5 dell’articolo 221, direttamente applicabile anche al giudizio tributario.
Per il resto le regole della video-udienza per le Commissioni tributarie restano, come detto, le stesse previste dall’articolo 135 del Dl Rilancio e ricalcate in una bozza di decreto del Mef sul contenzioso da remoto «a regime». In particolare, «la partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 (trattazione in camera di consiglio) e 34 (discussione in pubblica udienza) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto».
Sotto il profilo tecnico-operativo si conferma l’applicativo Skype for Business. Si prevede che la decisione del presidente di svolgere la video-udienza sia comunicata alle parti a mezzo pec. Prima dell’udienza la segreteria della Commissione invia una mail ordinaria, all’indirizzo previamente comunicato dalla parte, contenente il link di collegamento da remoto per la partecipazione alla video-udienza.
In caso di mancato funzionamento del collegamento, il presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinarlo, rinvia la video-udienza disponendo che sia data comunicazione alle parti. Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto digitalmente dal presidente e dal segretario. Qualora non fosse possibile apporre la sottoscrizione digitale, il segretario effettua la copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e lo inserisce nel fascicolo informatico d’ufficio, dopo aver apposto la propria firma digitale.

